C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 25.01.2024 – Delibera – Reclamo della società BOMBONERA in riferimento al C.U. n.33/ A.G. del 21.12.2023. Gara – Bombonera / Albanova Calcio del 17.12.2023 – Campionato Under 15 – , girone B. Perdita della gara.

Reclamo della società BOMBONERA in riferimento al C.U. n.33/ A.G. del 21.12.2023.

 Gara – Bombonera / Albanova Calcio del 17.12.2023 – Campionato Under 15 - , girone B. Perdita della gara.

La società Asd Bombonera proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.33 del 21/12/2023, con la quale veniva inflitta alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Il Gst, nella predetta delibera, evidenziava che il DDG si presentava all’impianto di gara alle ore 10.30 per procedere alle operazioni preliminari alla gara fissata per le 11.30. Il terreno di gioco, all’arrivo del DDG, era occupato da altre gare del campionato under 16 fissata per le ore 10.30 ed iniziata con un ritardo di 45 minuti. La società Albanova Calcio, avversaria della società reclamante, dopo aver atteso il trascorrere di un tempo di gara, attesa la impossibilità di disputare la stessa, abbandonando l’impianto di gioco non consentendo la disputa della stessa. Il Gst evidenziava la responsabilità della società reclamante che aveva indicato campo ed orario per la disputa. La società reclamante asserisce che alcuna responsabilità può essere, ascrivibile per cui la delibera del Gst deve essere riformata e/o annullata e, conseguentemente, deve essere disposta la nuova disputa della gara. Il mancato svolgimento della gara, secondo la reclamante, infatti, non appare in alcun modo riconducibile alla società ospitante in quanto l’evento (notevole ritardo accumulato dalle precedenti gare federali) non era in alcun modo prevedibile né tantomeno evitabile dal momento che nessun controllo poteva essere effettuato preventivamente dalla società reclamante. Rilevato, infine, che le gare precedenti avevano avuto inizio comunque con notevole ritardo, la partita in oggetto non avrebbe mai avuto luogo all’orario stabilito e sarebbe iniziata certamente dopo il decorso dei 45 minuti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali nonché il reclamo così come proposto, ritiene la stessa meritevole di accoglimento. Dalla documentazione esibita ed allegata agli atti, appare senza ombra di dubbio alcuno che la responsabilità per la mancata disputa della gara possa essere ascrivibile alla reclamante dal momento che le due gare federali precedenti hanno subito notevoli ritardi nell’inizio. Peraltro, come da dichiarazione depositata agli atti, entrambe le società hanno sottoscritto in data 19/12/2023, in epoca quindi precedente alla delibera del Gst, una dichiarazione con la quale mostravano la volontà di disputare la gara noninziata.

P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di accogliere il reclamo, e per l’effetto annulla la delibera del Gst pubblicata sul C.U. N.33 DEL 21/12/2023 e conseguentemente dispone la disputa della gara che non ha avuto inizio mandando al C.R. Campania per la fissazione del giorno e dell’orario. Nulla dispone per il contributo di giustizia sportiva non versato.

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