C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 25.01.2024 – Delibera – Reclamo della società SAVOIA 1908 SSD ARL in riferimento al C.U. n.69 del 28.12.2023. Gara – Savoia 1908 Ssd Arl / S. Anastasia Calcio 1945 del 21.11.2023 – Campionato Under 19- , girone E. Perdita della gara.

Reclamo della società SAVOIA 1908 SSD ARL in riferimento al C.U. n.69 del 28.12.2023.

Gara – Savoia 1908 Ssd Arl / S. Anastasia Calcio 1945 del 21.11.2023 – Campionato Under 19- , girone E. Perdita della gara.

La società Savoia 1908 Ssd Arl ha proposto ricorso avverso la decisione del Gst con C.U. 69 del 28/12/2023, relativa alla gara del 21/12/2023 tra la medesima ricorrente e la S. Anastasia Calcio 1945. La ricorrente riferiva che il Giudice Sportivo ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della società S. Anastasia; un punto di penalizzazione in classifica; l’ammenda di euro 100,00. Il Giudice ha infitto tali sanzioni rilevando che la “gara non si è disputata per l’assenza ingiustificata della società Savoia”. Anche motivo di censura alla decisione del Gst, la ricorrente deduce che lo stadio A. Giraud, ove il Savoia 1908 non si sarebbe presentata, è inagibile da circa da due anni, e che pertanto, la sede ufficiale degli incontri casalinghi sarebbe stata comunicata, sin da inizio stagione, essere lo stadio C. Papa di Cardito. Conseguentemente, non sarebbe corretta l’indicazione, degli atti e comunicazione del Comitato Regionale, per cui la sede di gara, designata dal Savoia 1908, è lo stadio A. Giroud. La Corte, valutati gli atti, rileva il difetto, della comunicazione richiamata dalla ricorrente, ove sarebbe indicata quale sede, per la disputa delle gare, lo stadio V. Papa di Cardito. Al contrario, è la stessa ricorrente a riconoscere che nel “quadro gara del campionato” è inserito “inspiegabilmente lo stadio Giraud quale campo ufficiale delle gare casalinghe della squadra Juniores della scrivente società”; e, tuttavia, alcuna richiesta di aggiornamento la ricorrente Savoia 1908 deduce, o dimostra, di aver trasmesso, dall’inizio del campionato al Comitato. Tale silenzio, a voler dare rilievo all’affermazione della ricorrente, conferma il corretto affidamento del Comitato, e degli avversari, in ordine alla sede di gara, e l’esclusiva responsabilità del Savoia 1908. Non va sottoscritto. In tale contesto, che, in maniera contradittoria, nel proprio ricorso, la società Savoia 1908 dapprima deduce di aver comunicato quale sede di gara, lo stadio V. Papa di Cardito e, poi, di aver finora svolto tutte le gare di campionato al Campo Athena di San Giuseppe Vesuviano, così pregiudicando con tale deduzione la coerenza e il vaglio di fondatezza, del ricorso.

P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n.69 del 28.12.2023. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva già versato.

 

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