C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 25.01.2024 – Delibera – Reclamo della società FELICE SCANDONE in riferimento al C.U. n.17/GST del 27.12.2023. Gara – Torella Dei Lombardi / Felice Scandone del 10.12.2023 – Campionato 1° Categoria- , girone E. Perdita della gara.

Reclamo della società FELICE SCANDONE in riferimento al C.U. n.17/GST del 27.12.2023.

Gara – Torella Dei Lombardi / Felice Scandone del 10.12.2023 – Campionato 1° Categoria- , girone E. Perdita della gara.

La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società del Torella dei Lombardi, rileva che lo stesso va rigettato. Il reclamo è stato presentato dalla società Felice Scandone avverso la decisione del Gst che accolto il reclamo della società Torella dei Lombardi in prime cure, disponendo di proseguire la gara in epigrafe, a porte chiuse con due commissari di campo. La decisione della sospensione al minuto 17 del secondo tempo è susseguita all’esplosione di un petardo nei pressi del passaggio che porta agi spogliatoi del dirigente della società Felice Scandone, sig. Volpe Mirko, espulso per seconda ammonizione, in occasione del pareggio della squadra di casa. Il Gst valutate le circostanze indicate nella relazione del DDG come manchevoli della indicazione di tensione o pericolo, né sul campo, nè sugli spalti, ha escluso la possibilità di poter attribuire una responsabilità, diretta e/o indiretta ad alcuna delle società gareggianti, in virtù dell’art. 10, comma 1 CGS, e disponendo dunque la prosecuzione della gara. Entrambe le società hanno pervenire nei termini memorie che, con avverse e diverse deduzioni, hanno chiesto la vittoria a tavolino (Felice Scandone) ed invece la conferma della decisione del Gst (Torella dei Lombardi). Venivano escussi i rappresentanti della società Torella dei Lombardi. Tosto che il referto arbitrale fa fede privilegiata su quanto accaduto sul campo di gioco, si tratta di valutare se la gara debba essere rigiocata ovvero debba comportare la vittoria a tavolino 0-3. È incontestato che sia stato esploso un petardo a cui sono conseguiti una serie di eventi che ha indotto il DDG ha sospendere la gara. A ben vedere, le contrapposte memorie non apportano elementi che possano indurre Questa Corte a modificare la decisione del Gst, nè la stessa può valutare documenti informatici (video e/o foto) come fonte di prova a sostegno delle rispettive tesi difensive. La decisione appare equilibrata ed è conforme ai precetti del CGS, disponendo la prosecuzione, sino a quel momento corretta, ed al contempo ha disposto la presenza di due commissari di campo e che si svolga la gara a porte chiuse. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n.17/GST del 27.12.2023. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva già versato.

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