C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/CSAT del 12.02.2024 – Delibera – Reclamo della società QUALIANO CALCIO FC in riferimento al C.U. n.53 del 23.11.2023. Gara – Qualiano Calcio Fc/ Calcio Internapoli 1964 del 19.11.2023 – Campionato 1° Categoria, girone B.

Reclamo della società QUALIANO CALCIO FC in riferimento al C.U. n.53 del 23.11.2023.

Gara – Qualiano Calcio Fc/ Calcio Internapoli 1964 del 19.11.2023 – Campionato 1° Categoria, girone B.

In data 19 11 23, nel corso della partita ASD Qualiano Calcio – ASD Calcio Internapoli 1964, valida per il campionato di Prima Categoria, Girone B, svoltasi presso l’impianto sportivo di Qualiano (NA), si teneva una rissa tra esponenti delle due squadre, sul finire del primo tempo. Più in particolare, in dette circostanze di tempo e luogo, il sig. SALVATORE SCAMPITELLI, allenatore dell’Internapoli, nonché ex di turno, subito dopo la rete del pareggio segnata dalla propria squadra, esultava in maniera scomposta, volgare e provocatoria nei confronti del pubblico di casa. A seguito di tale gesto scaturiva un parapiglia che coinvolgeva tesserati in campo e tifoserie sugli spalti. Il GST infliggeva la perdita della gara ad entrambe le squadre per 0-3. Avverso tale decisione proponeva reclamo l’ASD Qualiano, a mezzo del proprio legale, avvocato Mattia Grassani. Alla prima udienza del giorno 18/12/2023 l’ASD Qualiano chiedeva l’integrale accoglimento della domanda principale e di quella subordinata. La Corte si riservava e, letti gli atti, disponeva l’escussione del DDG, perché rendesse chiarimenti circa gli episodi verificatisi. In data 29/01/2024 veniva escusso il DDG – sig. Conte Salvatore Pio, ora appartenente alla sezione di Cinisello Balsamo - a mezzo videochiamata, alla presenza del rappresentante dell’AIA. In tal sede l’arbitro confermava il contenuto del referto specificando altresì che risultavano coinvolti nel parapiglia tutti i calciatori titolari; altresì di non essere riuscito a riconoscere tutti i protagonisti della rissa. L’arbitro rappresentava, genericamente, di essere stato costretto a sospendere la gara temendo per la propria incolumità. La Corte rinviava quindi il procedimento all’udienza del giorno 05/02/2024, ore 156.00, al fine di rendere edotta la società reclamante del contenuto delle dichiarazioni rese dal DDG. All’udienza del giorno 05/02/2024 erano presenti il Presidente della società reclamante, sig. Baraldi Fabio, e il legale, avvocato Mattia Grassani. L’avvocato Grassani si riportava alla memoria depositata, chiedendone l’integrale accoglimento, depositando altresì numero 6 fotogrammi a colori effigianti momenti immediatamente successivi alla segnatura dell’Internapoli, Regolamento Gioco del Calcio, ed. 2023, in riferimento alla regola 5, Guida Pratica dell’AIA, art. 11, decisione della Commissione Disciplinare CO CR Molise ss. 20212-13, pubblicato con n. 83 del 28.02.2013, decisione GS Campania ss. 2021-22, pubblicato con num .142 del 07/04/2022. Il Presidente Baraldi si riportava a quanto riferito dall’avvocato Grassani e ringrazia la Corte per l’attenzione prestata.

La Corte si riservava. Non potendo utilizzare i fotogrammi prodotti, la Corte provvedeva ad espungerli dal fascicolo. Preliminarmente occorre rappresentare in quali casi l’arbitro può sospendere la gara, al fine di valutare, in concreto, la correttezza della decisione presa dal DDG. Ebbene, ai sensi dell’art 11, regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, l’arbitro può astenersi dal far proseguire la gara “quando si verifichino fatti o situazioni che in concreto ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori, tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio”. Ciò che dunque occorre valutare in concreto è se il DDG abbia posto in essere tutto quanto necessario ed in suo potere, prima di sospendere la gara. Sul punto la giurisprudenza di merito è unanime nel ritenere che per legittimare l’arbitro ad interrompere una gara, occorre che questi abbia verificato l’impossibilità di giungere alla normale conclusione della gara, dopo aver fatto ricorso agli opportuni provvedimenti in suo potere per ricondurre la gara nell’alveo della regolarità. Quello che con immediatezza si può affermare, circa i fatti di causa, è che l’arbitro non è stato fatto oggetto di alcun comportamento violento o irriguardoso. Altresì dal referto sottoscritto dal DDG, emerge che la gara è stata interrotta perché “per le condotte poste in essere da parte della maggior parte dei soggetti non consentiva la prosecuzione di gioco”; ancora: non era possibile identificare tutti i soggetti coinvolti, “ma se si fossero identificati tutti i responsabili sarebbe venuto meno il numero minimo per proseguire la gara”. Si palesa dunque la circostanza che il DDG abbia sospeso la gara non per aver temuto per la propria incolumità o a quella dei partecipanti alla gara, ma, piuttosto, per evitare che le gara finisse per mancanza del numero minimo dei calciatori da schierare. Tantomeno la successiva escussione del DDG, nella quale pur rappresentava di avere temuto per la propria incolumità, è utile per giustificare la decisione di sospendere la gara. Ed infatti l’arbitro dichiara di avere genericamente temuto per la propria incolumità, senza specificare le ragioni per cui ciò fosse eventualmente avvenuto; altresì che nella rissa risultavano coinvolti tutti i calciatori titolari, ma di non essere stato capace di riconoscere i protagonisti. Ebbene, nel caso di specie, alcun particolare addebito risulta mosso dal DDG alla società Qualiano, se non nella generica contestazione del parapiglia cui avrebbero partecipato calciatori della società reclamante, e i tifosi presenti sugli spalti. Da quanto verificato circa i fatti di causa, non sono emersi circostanze tali da giustificare l’interruzione della gara, oppure pericolo per incolumità del DDG o degli altri presenti. Giova sul punto citare la Giurisprudenza sportiva per la quale, nel caso in cui la direzione tecnica della gara sia stata turbata da atteggiamenti indisciplinati dei calciatori o altri tesserati, anticipare la fine della partita non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo di eccessiva preoccupazione dell’arbitro. In queste ipotesi deve dunque essere disposta la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10 comma 5, lett. C del CGS.

P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di accogliere il reclamo, e per l’effetto dispone la ripetizione della gara in oggetto a porte chiuse. Manda alla segreteria del C. R. Campania per la fissazione della predetta gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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