C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/CSAT del 12.02.2024 – Delibera – Reclamo della società VIRTUS AV. S. STEFANO 2013 in riferimento al C.U. n.15/GST del 15.12.2023. Gara – Virtus Av. S. Stefano 2013/ Pol. S. Antonio Abate 1971 del 2.12.2023 – Campionato Eccellenza, girone B.

 

Reclamo della società VIRTUS AV. S. STEFANO 2013 in riferimento al C.U. n.15/GST del 15.12.2023.

Gara – Virtus Av. S. Stefano 2013/ Pol. S. Antonio Abate 1971 del 2.12.2023 – Campionato Eccellenza, girone B.

La Società ASD Virtus Avellino S. Stefano 2013 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C U n°15/GST del 15/12/2023 con la quale il GST aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc. reclamante nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 300,00, trattandosi di prima rinuncia. Deduceva la reclamante che, al 43° minuto del primo tempo, si verificavano incidenti sugli spalti allorquando circa 50 tifosi della Soc. Pol. S. Antonio Abate 1971, scavalcando la rete di recinzione del proprio settore, aggredivano i tifosi della reclamante presenti in numero esiguo e per di più composti da familiari dei calciatori. Con immediatezza i calciatori di entrambe le Società si recavano nei pressi della tribuna dove si stavano verificando gli incidenti, in particolare i calciatori della reclamante per sincerarsi delle condizioni fisiche dei propri familiari, mentre quelli della Società Pol. S. Antonio Abate 1971 per cercare di dissuadere i propri tifosi dal continuare nelle proprie azioni aggressive e violente perpetrate nei confronti dei tifosi avversari. Il DDG con immediatezza, al fine di evitare ulteriori incidenti che potessero coinvolgere anche i calciatori ed i componenti di entrambe le panchine, sospendeva la gara facendo rientrare le squadre negli spogliatoi. Dopo poco convocava i capitani di entrambe le Società chiedendo loro se fossero disposti a riprendere la gara: il capitano della Soc. Pol. S. Antonio Abate 1971 sottoscriveva la dichiarazione di volere proseguire la stessa ed il capitano della Soc. reclamante invece sottoscriveva dichiarazione negativa sul presupposto che non sussistevano più le condizioni ideali per la prosecuzione in quanto i compagni di squadra erano preoccupati delle condizioni fisiche dei familiari che avevano subito l’aggressione. Tale preoccupazione, a dire della reclamante, era suffragata anche dalla circostanza che alcuni tifosi dovevano ricorrere alle cure del personale della Fraternita Misericordia di Serino che, nella stagione sportiva in corso, presta il servizio di soccorso in occasione delle gare casalinghe della Società reclamante. Infatti dalla dichiarazione allegata al reclamo, si evinceva che il personale della Fraternita Misericordia aveva prestato soccorso ad alcuni sostenitori della stessa, composti per lo più di donne e bambini, colpiti da oggetti vari, tra cui pietre, petardi e bottiglie di vetro lanciate dai tifosi ospiti. Nella predetta dichiarazione veniva evidenziato, altresì, che fortunatamente i danni fisici subiti dai tifosi non richiedevano l’intervento del personale del 118 ma, per lo spavento, gli stessi in gran numero abbandonavano definitivamente lo stadio. Dopo circa 20 minuti dalla sospensione della gara, giungeva allo stadio la Forza Pubblica che provvedeva a riportare la calma ed il DDG procedeva nuovamente a chiedere ai due capitani se le squadre avessero avuto intenzione di proseguire la gara senza però stavolta invitarli ad esprimere la loro volontà per iscritto. Il capitano della Società reclamante nuovamente dichiarava di non volere riprendere la gara per le motivazioni innanzi esplicitate e il DDG redigeva il referto evidenziando tale circostanza interpretata, poi, dal GST quale rinuncia con adozione dei provvedimenti conseguenziali e di cui alla delibera impugnata. La Società ASD Virtus Avellino S. Stefano concludeva per l’accoglimento del reclamo, anche sul presupposto che il DDG avesse violato anche la regola 5 del regolamento AIA, e chiedeva, pertanto, in via principale la riforma della delibera impugnata infliggendo alla Società Pol. S. Antonio Abate la perdita della gara; in via meramente subordinata, chiedeva disporsi la ripetizione della gara o la ripresa della stessa dal 43° minuto dal primo tempo per errore tecnico. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto, sentito il DDG in sede di audizione al fine di fornire ulteriori chiarimenti non solo per quanto verificatosi durante la gara ma anche sulle motivazioni che avevano indotto a sospendere definitivamente la stessa, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento seppure relativamente alle conclusioni esposte dalla reclamante in via gradata. E’ agevole innanzi tutti rilevare che il DDG non è incorso in alcun errore tecnico in relazione alla violazione della regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio e/o di altre norme previste nella guida pratica dell’AIA. Ritiene questa Corte che i fatti accaduti per il carattere della eccezionalità e/o singolarità nel complesso considerati non possono essere valutati con criteri esclusivamente tecnici.

Il CGS attribuisce, infatti, opportunamente agli Organi della Giustizia Sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti giudicati non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa. Ebbene, nell’esercitare qui tale duplice potere discrezionale, ritiene la Corte, con riferimento agli incidenti verificatisi all’esterno del terreno di gioco, non possono non assumere rilievo che coinvolti tra i tifosi della reclamante c’erano per lo più familiari, donne e bambini, appartenenti ai calciatori e dirigenti della Soc. reclamante e che alcuni di essi sono dovuti ricorrere, seppure per conseguenza e ferite fortunatamente lievi, alle cure del personale della Fraternita Misericordia di Serino. Se la gara fosse ripresa sicuramente non sarebbe stata affrontata con serenità dal calciatori della Società reclamante e, soprattutto, sarebbe mancato quel senso di passione, divertimento e svago che devono sempre contraddistinguere un gioco come quello del calcio e per di più a livello dilettantistico. Il non proseguire la gara appare ragionevolmente in perfetta coerenza con quei valori di rispetto della salute e della vita umana che sono alla base dei valori portanti di qualsiasi disciplina sportiva e che certamente non possono soccombere rispetto ad una partita di calcio. Si può, dunque, serenamente affermare che, nel caso di specie e secondo la valutazione operata da questa Corte, la definitiva sospensione della gara è stata determinata non già dal fatto tecnico (decisione della Soc. Virtus Avellino S. Stefano) di non volere riprendere la stessa, bensì da circostanze eccezionali non valutabili con criteri esclusivamente tecnici che di tale decisione erano state la causa. Si precisa che al momento della sospensione avvenuta la 43’ minuto del Primo Tempo sul punteggio di 0-0, con un calcio di punizione in favore della società Pol. S. Antonio Abate appena dopo il centrocampo (metà campo della società Virtus Avellino S. Stefano), che nessuna sostituzione era stata effettuata da entrambe le società, che la società Virtus Avellino S. Stefano ha battuto il calcio di inizio della gara e si schierava in campo dal lato degli spogliatoi dell’impianto (e di conseguenza dal lato opposto la società Pol. S. Antonio Abate) ed inoltre tutti i provvedimenti di ammonizione riportati sul referto del Ddg e sul C.U. n.60 del 7/12/2023 sono sospesi, saranno resi definitivi al termine della prosecuzione della gara su apposito Comunicato Ufficiale.

PQ.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

a)Accoglie il reclamo e per l’effetto annulla tutte le decisioni adottate sul C U n°15/GST del 15/12/2023; b)Dispone la ripresa della gara dal momento della sospensione ex art. 10 CGS, comma 5, secondo le regole dettate dall’art. 33 regolamento LND;c)Dispone che la gara venga ripresa e conclusa a porte chiuse; Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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