F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0086/CFA pubblicata il 16 Febbraio 2024 (motivazioni) – Sig. Giuseppe Vinci-Manduria Sport/Procura federale interregionale
Decisione/0086/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0080/CFA/2023-2024
Registro procedimenti n. 0081/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Francesca Morelli – Componente
Margherita Pittalis - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0080/CFA/2023-2024 proposto dal Sig. Giuseppe Vinci in data 08.01.2024 e sul reclamo numero 0081/CFA/2023-2024 proposto dalla Società Manduria Sport in data 08.01.2024;
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Puglia n. 104 del 22 dicembre 2023;
visti i reclami e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 06.02.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Margherita Pittalis, e uditi l’Avv. Boris Martella per i reclamanti e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale interregionale.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il procedimento disciplinare trae origine da tre note di identico tenore, datate 10.07.2023 e materialmente inviate il successivo 12.07.2023, dal Presidente del Comitato regionale LND Puglia alla Procura federale – ex art. 94ter, c. 13, nel testo ratione temporis vigente – in cui segnalava l’avvenuta violazione, ascrivibile in capo al sig. Giuseppe Vinci, delle statuizioni conseguenti all’esecutività delle decisioni assunte dal Collegio arbitrale istituito presso la LND, specificamente nel Lodo prot. n. 106/23 del 20.4.2023 (Cataldi-Manduria) pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 2/2023, con il Lodo prot. n. 140/23 (77/23 bis) del 20.4.2023 (Passiatore-Manduria), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 2/2023 e con il Lodo prot. n.184/23 (106/23 bis) del 25.5.2023 (Cataldi-Manduria), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 3/2023.
Con atto di deferimento emesso in data 21 novembre 2023 nel procedimento n. Prot. 13570/140pfi23-24/PM/ag, la Procura federale deferiva il Sig. Vinci e la Società Manduria Sport dinanzi il Tribunale federale territoriale LND Puglia contestando al primo “la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F., per non avere corrisposto agli allenatori sigg.ri Raffaele Cataldi e Francesco Passiatore, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce, le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. con i lodi arbitrali” e deferendo la Società Manduria Sport (già UG Manduria Sport) “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Giuseppe Vinci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
Il Tribunale federale territoriale Puglia, con decisione emessa l’11 dicembre 2023, depositata e pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 104 del il 22 dicembre 2023, in parziale accoglimento delle richieste della Procura federale, ha accertato la responsabilità del sig. Vinci Giuseppe e della Società Manduria Sport, e ha irrogato in applicazione dell’art. 31, comma 7, C.G.S., al sig. Vinci Giuseppe la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione e alla Società Manduria Sport (già UG Manduria Sport) la sanzione della penalizzazione di n.2 punti in classifica, ex art. 31 comma 6, C.G.S., da scontare nella corrente stagione sportiva e la sanzione dell’ammenda di euro 500.00, ex artt. 4 e 8 C.G.S.
Avverso la decisione del Tribunale federale territoriale Puglia, depositata e comunicata in data 22 dicembre 2023, il Sig. Vinci e la Società Manduria Sport presentavano reclamo in data 29 dicembre 2023.
Nello specifico, i reclamanti hanno impugnato i seguenti punti della decisione in cui il Tribunale federale territoriale ha: accertato la sussistenza dell’illecito da parte del Sig. Vinci e della Società ai sensi dell’art. dell’art. 31, comma 6, 7 e 11 CGS e dell’art. 4 CGS, ritenendo rilevante ai fini della sussistenza di tali illeciti unicamente il mancato ottemperamento ai lodi del collegio arbitrale nel termine di 30 giorni dalla relativa notifica, omettendo invece di considerare sia lo status soggettivo dell’incolpato, sia le peculiari circostanze del caso che hanno determinato il (giustificato) ritardo nel pagamento; ha determinato le sanzioni comminate al Sig. Vinci (inibizione per 8 mesi) e alla Società (2 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva), in misura a dire dei reclamanti sproporzionata, in quanto determinate sulla base del criterio errato del c.d. cumulo giuridico (essendo invece a loro dire riferibili ad una unica condotta) e non ha correttamente valutato ed applicato le circostanze attenuanti.
In particolare, i reclamanti hanno dedotto che non sarebbero stati messi a conoscenza dei procedimenti arbitrali essendo state loro inviate le convocazioni a indirizzi pec errati e sarebbero stati loro notificati i lodi a decisioni prese, di tal che sarebbe stato loro necessario prima fare accertamenti in merito ai tre giudizi arbitrali per comprendere le ragioni delle tre notifiche e a causa di ciò sarebbero andati oltre il 30 esimo giorno previsto dal CGS per il pagamento delle somme indicate nei tre lodi.
Chiedono l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, che vengano loro applicate le attenuanti, anche per avere gli stessi ciononostante ottemperato ai tre lodi arbitrali effettuando i pagamenti in data 4/8/2023, quindi quattro mesi prima del deferimento. In particolare, sempre in subordine, per effetto della invocata applicazione delle attenuanti, hanno chiesto che vengano applicati al Sig. Giuseppe Vinci 6 mesi di inibizione ed alla società Manduria un solo punto di penalizzazione senza applicazione della ammenda.
La Procura Federale ha depositato nei due procedimenti in data 1° febbraio 2024 memorie in cui ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità ed irricevibilità dei reclami per mancato deposito tempestivo ex art. 115, comma 2, CGS (omologo dell’art. 101, comma 2, CGS)
Nel caso di specie, la decisione impugnata emessa dal Tribunale federale territoriale è stata notificata alle parti in data 22.12.2023; tale circostanza - ha dedotto la Procura - risulta documentalmente e non è mai stata in contestazione. Gli odierni reclamanti, tuttavia, pur avendo trasmesso i reclami alla sola Procura federale in data 29.12.2023, e quindi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della decisione, hanno provveduto al deposito degli stessi in via telematica presso la Segreteria della Corte federale d’appello solo in data 8.1.2024, e quindi tardivamente.
Nel merito, la Procura ha dedotto che vi è prova in atti (cfr. motivazione della sentenza impugnata) che le motivazioni dei tre lodi sono state notificate ai reclamanti (in date 26/4/2023, 24/5/2023, e 26/6/2023), che quindi ben avrebbero potuto e dovuto effettuare i pagamenti tempestivamente entro il termine di n. 30 giorni come previsto dall’art. 31, comma 11, CGS (invece che tardivamente, in data 4/8/2023); anche perché l’impugnazione non sospende l’esecutività del lodo arbitrale (art. 136, comma 4 CGS).
Ma soprattutto - ritiene la Procura - risulta in atti che i reclamanti, sia pure in via non strettamente formale (cioè senza una notifica rituale dei ricorsi in arbitrato, avvenuta infatti a indirizzi pec non corretti, nonostante la pec ufficiale corretta da utilizzare fosse stata comunicata il 13/7/2022, quindi ben prima del giudizio arbitrale), avevano avuto notizia di tutti e tre gli arbitrati durante il loro corso, essendo stato invitato il Manduria, quantomeno nel giudizio di cui al lodo n. 140/23 (Passiatore-Manduria) a fornire le proprie deduzioni scritte entro un previsto termine e avendo la stessa addirittura presentato le proprie controdeduzioni in rito e nel merito.
La Procura ha quindi chiesto in subordine, nel merito, la conferma della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei gravami in epigrafe, perché attinenti alle medesime questioni in fatto e in diritto.
2. La Procura federale, innanzi tutto, eccepisce l’irricevibilità dei reclami in quanto depositati oltre il termine previsto dall’art. 115, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.”.
L’eccezione è fondata in quanto i gravami, relativi alla decisione del Tribunale federale territoriale notificata alle parti in data 22 dicembre 2023, pur essendo stati trasmessi alla Procura federale in data 29 dicembre 2023, sono stati depositati in via telematica presso la Segreteria della Corte federale d’appello solo in data 8 gennaio 2024.
Al riguardo, è ben vero che – secondo il costante orientamento - i procedimenti di giustizia sportiva hanno il carattere dell’informalità e che, in tali procedimenti, i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell’atto poiché il fine principale dell’ordinamento sportivo, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018).
Senonché tali principi non possono applicarsi nel caso in esame là dove il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 115, comma 2, del CGS (o di quello omologo di cui all’art. 101, comma 2) incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale in appello e, pertanto, viene in rilievo una disposizione espressiva di principi di ordine pubblico processuale, sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti.
E, d’altro canto, a seguito dell’approvazione delle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, da parte del Consiglio federale nella riunione del 29 gennaio 2021 – e superata da tempo la fase transitoria di cui all’art. 14 di tale provvedimento – sono ormai pienamente efficaci le regole riguardanti – tra l’altro – il deposito telematico a mezzo PEC (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 117/2022-2023/A).
3. In ogni caso i reclami sono infondati nel merito.
Al riguardo, occorre in primo luogo esaminare se sia stata concretata la illiceità disciplinare delle condotte degli odierni appellanti, relativamente alle quali è risultato comprovato in atti – né è stato oggetto di contestazione - che le motivazioni dei tre lodi sono state notificate ai reclamanti (nelle date 26/4/2023, 24/5/2023, e 26/6/2023), che quindi ben avrebbero potuto e dovuto effettuare i pagamenti tempestivamente entro il termine di 30 giorni come previsto dall’art. 31, comma 11, CGS, invece che – come invece è avvenuto e risulta in atti – in data 4/8/2023, quindi a termine scaduto.
Del resto, l’impugnazione non sospende l’esecutività del lodo arbitrale (art. 136, comma 4, CGS); e ciò, nemmeno se il lodo viene impugnato per nullità (in questo senso, espressamente, Cass. Civ. SS. UU., 5 luglio 2013, n. 16884, che invero tale principio afferma a proposito dell’esecutività delle sentenze in pendenza di ricorso).
Ne consegue quindi la illiceità disciplinare delle reiterate condotte dei reclamanti per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva.
Al riguardo, questa Corte, ha ritenuto che (sulla base della lettura in combinato disposto degli artt. 31, comma 11 e 136, comma 4, C.G.S.) “le decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali debbano necessariamente essere eseguite nel termine di 30 giorni e che, anche in presenza dell’impugnazione del lodo, non è ammessa alcuna sospensione o ritardo nell’ottemperanza al pagamento”. Inoltre si è affermato che “lo status soggettivo dell’incolpato non rileva, in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. [omissis] Stante il carattere del precetto in esame - che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni) - la fattispecie incriminatrice deve, infatti, ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento” (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023).
La rilevanza dell’elemento soggettivo viene comunque invocata dai reclamanti al fine di conseguire l’applicabilità delle attenuanti, sia in ragione dell’asserito mancato rispetto del diritto di difesa nei giudizi arbitrali, che in ragione dell’avvenuto pagamento dei compensi ai Sigg.ri Cataldi e Passiatore in data 4/8/2023, e cioè quattro mesi prima del deferimento.
Quanto al primo aspetto, la circostanza che gli odierni reclamanti avessero ricevuto notizia dei giudizi arbitrali durante il corso dei medesimi è comprovata dallo stesso contenuto dei tre lodi arbitrali di cui trattasi, poiché risulta che nel lodo vertenza n. 106/2023 (Cataldi-Manduria) “Il Segretario del Collegio Arbitrale con apposita comunicazione del 20/1/2023, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte entro un termine previsto. La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente”. Il medesimo invito risulta essere stato effettuato al resistente Manduria – benché di nuovo inutilmente – quanto al lodo vertenza n. 184/2023 (n. 106/2023 bis Cataldi-Manduria), nel corso del quale pure il Manduria è rimasto inerte e silente. Da ultimo, nell’ambito della terza procedura arbitrale n. 140/2023 (Passiatore-Manduria), la società Manduria addirittura aderiva al medesimo invito, depositando proprie controdeduzioni in rito e nel merito.
Non risponde dunque alla realtà che nei procedimenti arbitrali non sia stato rispettato il principio di difesa, né dunque i reclamanti possono invocare sotto tale profilo la pretesa rilevanza dell’elemento soggettivo, quand’anche lo stesso fosse utile ad interrompere la decadenza di cui agli artt. 115, comma 2, e art. 101, comma 2, CGS.
Oltretutto, è irrilevante che la notifica dell’avvio dei procedimenti arbitrali sia stata pretesamente effettuata ad un indirizzo pec errato, perché infatti è principio cardine quello di cui all’art. 156 c.p.c. (pacificamente applicabile al giudizio sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 6, CGS CONI), alla cui stregua la nullità della notifica non può essere invocata quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
Ed a tal riguardo si veda anche l’orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, ord., 7/6/2021, n. 15785), secondo cui “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio”.
Quanto al secondo aspetto, relativo alla invocata applicazione di attenuanti in relazione all’avvenuto pagamento dei compensi prima del deferimento, non possono essere applicate ai reclamanti le attenuanti di cui all’art. 13 CGS, perché, secondo orientamento di questa Corte federale (Sez. I, n. 49/2021-2022), il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui trattasi non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g) (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”).
L’illecito disciplinare sussiste quindi nella sua pienezza, senza che si possa applicare alcuna attenuante.
Venendo alla misura della sanzione da applicarsi, deve darsi atto che la gamma delle sanzioni prevista dal Codice di giustizia sportiva (ex art. 31, comma 11) nei casi di mancata ottemperanza alle statuizioni arbitrali, si compone – oltre che della penalizzazione in termini di punteggio, prevista dal comma 6 dell’art. 31, C.G.S. – altresì dell’irrogazione di una delle sanzioni previste dalle lettere a), b) o c) dell’art. 8, comma 1 (nei confronti delle società) e di una di quelle disciplinate all’art. 9, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g) e h) (nei confronti dei tesserati). Tuttavia, va detto che, nel caso di mancato pagamento di somme accertate con lodo emanato dal Collegio arbitrale presso la LND, la lex specialis di cui all’art. 31, comma 7, C.G.S. prevede la sanzione dell’inibizione non inferiore a mesi sei.
Con riguardo al caso di specie, va poi rilevato, in linea con quanto affermato dalla decisione impugnata, che la condotta dell’illecito disciplinare accertato è triplice, essendo risultato chiaramente in atti il reiterato mancato tempestivo pagamento delle somme portate dai tre lodi arbitrali, emessi in tre date differenti e ravvicinate, di tal che il triplice mancato pagamento risponde ad un medesimo disegno degli odierni reclamanti, ai quali deve applicarsi il cumulo giuridico previsto per il reato continuato di cui all’art. 81 c.p., che, nonostante non richiamato dall’art. 9 CGS, si afferma pacificamente applicabile anche al giudizio sportivo (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 38/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 1/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 68/2021-2022).
La ratio del c.d. cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati - con uno scopo unico - dimostra minore inclinazione criminale rispetto a colui che realizza più reati con più scopi diversi. Per l’applicazione dell’istituto della continuazione, ispirato al principio del favor rei, devono sussistere gli elementi costitutivi della pluralità di azioni o omissioni, della pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme) e del collegamento tra le diverse condotte, volte all’esecuzione di un unico disegno criminoso. L’ultimo requisito citato consente di distinguere l’ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. Se, invece, gli stessi illeciti sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario (come nella presente fattispecie concreta), troverà applicazione la sanzione prevista per l’ipotesi disciplinare più grave, aumentata fino al triplo.
Nella fattispecie, pertanto, il Tribunale ha applicato correttamente al Presidente Giuseppe Vinci la pena di mesi sei di inibizione per l’illecito base, come previsto dall’art. 31, 7 comma, CGS, aumentata di due mesi per la continuazione.
Quanto alla società Manduria, il punto di penalizzazione previsto per l’illecito base dall’art. 31, comma 6, CGS (che menziona la penalizzazione di n.1 o più punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva), è stato correttamente aumentato a n. 2 punti sempre per la continuazione; come pure, ai sensi dell’art. 8 CGS, è stata correttamente applicata alla società Manduria la sanzione aggiuntiva della ammenda di euro 500,00, che questo Collegio ritiene di confermare nel quantum, nonostante l’art. 8 non quantifichi l’ammontare della sanzione pecuniaria, e ciò anche in ragione delle notazioni di strumentalità delle difese dei reclamanti.
In ragione di quanto argomentato, in virtù del disvalore oggettivo della condotta tenuta e del tasso di rimproverabilità del mancato rispetto dei canoni precettivi fondamentali dell’ordinamento giuridico-sportivo, tenuto conto del vincolo della continuazione, stimasi equa e congrua l’irrogazione della sanzione di mesi otto di inibizione quanto alla posizione del Vinci, della sanzione alla società Manduria della penalizzazione di n. 2 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva oltre che del pagamento di € 500,00 di ammenda.
P.Q.M.
Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Margherita Pittalis Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce