C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/TFT del 30.11.2023 – Delibera – Fasc.188 Prot.11804/38 pfi23-24/PM/ag (Campionato Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.il sig. Giuseppe Girolamo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D.C. Molinara

Fasc.188

Prot.11804/38 pfi23-24/PM/ag (Campionato Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.il sig. Giuseppe Girolamo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D.C. Molinara: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D.C. Molinara, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Pellegrino Girolamo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D.C. Molinara, alla gara A.S.D. Sporting Pago Veiano 2011 - A.S.D.C. Molinara del 21.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Pietro Girolamo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D.C. Molinara: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sporting Pago Veiano 2011 - A.S.D.C. Molinara del 21.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D.C. Molinara nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Pellegrino Girolamo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Pellegrino Girolamo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della A.S.D.C. Molinara: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D.C. Molinara, alla gara A.S.D. Sporting Pago Veiano 2011 - A.S.D.C. Molinara del 21.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D.C. Molinara a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Girolamo, Pietro Girolamo e Pellegrino Girolamo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D.C. Molinara a malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Pietro Girolamo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giuseppe Girolamo per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, erano presenti all’udienza. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pellegrino Girolamo tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Giuseppe Girolamo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pietro Girolamo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D.C. Molinara la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, letti gli atti ed esaminate le dichiarazioni rese in udienza odierna (27/11/2023) laddove il Presidente escludeva la partecipazione alla gara del Girolamo Pellegrino; a seguito di verifica della distinta della gara in oggetto risulta in distinta ed anche ammonito quale calciatore così come riportato nel referto di arbitrale. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D.C. Molinara alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per il calciatore Pellegrino Girolamo due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Giuseppe Girolamo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pietro Girolamo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D.C. Molinara la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.

 

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