C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/TFT del 30.11.2023 – Delibera – Fasc.189 Prot.11805/40 pfi23-24/PM/ag (Campionato giovanissimi Under 15 – CE-) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Immacolata Sangermano
Fasc.189
Prot.11805/40 pfi23-24/PM/ag (Campionato giovanissimi Under 15 - CE-) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Immacolata Sangermano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pietramelara: a) violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pietramelara, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Attanasio, Gabriele Melillo e Gennaro Napoletano (dei quali i sigg.ri Melillo e Napoletano di età inferiore agli anni 14) nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pietramelara rispettivamente alle seguenti gare: sig.ri Alessandro Attanasio e Gabriele Melillo alle gare A.S.D. Pietramelara – A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023, Pol. Rin. Sannicolese - A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023 ed A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, ed il sig. Gennaro Napoletano alla gara A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pietramelara, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Francesco Bonafiglia e Giovanni Battista Littera, nonché per avere consentito e comunque non impedito agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara in occasione quantomeno delle seguenti gare: sig. Francesco Bonafiglia nelle gare A.S.D. Pietramelara – A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023 e Pol. Rin. Sannicolese - A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi under 15; sig. Giovanni Battista Littera nella gara A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15; 2. sig. Francesco Bonafiglia, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pietramelara: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione degli incontri A.S.D. Pietramelara – A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023 e Pol. Rin. Sannicolese - A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023, entrambi valevoli per il campionato Giovanissimi under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pietramelara nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Alessandro Attanasio e Gabriele Melillo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Pietramelara – A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023 e Pol. Rin. Sannicolese - A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi under 15, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara, pur non essendo tesserato per tale società; 3. il sig. Giovanni Battista Littera, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pietramelara: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Alessandro Attanasio, Gabriele Melillo e Gennaro Napoletano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Alessandro Attanasio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pietramelara: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara, alle gare A.S.D. Pietramelara – A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023, Pol. Rin. Sannicolese - A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023 ed A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 5. la società A.S.D. Pietramelara a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Immacolata Sangermano, Francesco Bonafiglia, Giovanni Battista Littera ed Alessandro Attanasio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 27/11/2023 l’avvocato munito delle procure speciali dei soggetti deferiti chiedeva, l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e segnatamente per: il dirigente accompagnatore Giovanni Battista Littera la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Francesco Bonafiglia la sanzione finale di mesi due (2) e giorni venti di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); il Presidente sig.ra Immacolata Sangermano la sanzione finale di mesi tre (3) e giorni dieci di inibizione (s.b. inibizione di mesi 5 ridotta come sopra per rito); il calciatore Attanasio Alessandro la squalifica per n. 3 gare (s.b. 5 gare ridotte come sopra per rito); per la Società A.S.D. Pietramelara la sanzione di euro 270,00 di ammenda e punti due di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 400,00 di ammenda ed punti 3 di penalizzazione, ridotti come sopra)La Procura Federale, in persona dell’ avv. A. Cioffi, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del C.G.S.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
APPLICA
per: il calciatore Alessandro Attanasio tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Immacolata Sangermano, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 10 di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Francesco Bonafiglia, la sanzione di mesi due (2) e giorni 20 di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giovanni Battista Littera,, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Pietramelara la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 270,00 di ammenda.
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