C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/TFT del 30.11.2023 – Delibera – Fasc.192 Prot.11928/48 pfi23-24/PM/rn (Campionato giovanissimi Under 14 – NA-) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Michele D’Ambra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014

Fasc.192

Prot.11928/48 pfi23-24/PM/rn (Campionato giovanissimi Under 14 - NA-) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Michele D'Ambra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Damian Jesseberger, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014, alla gara A.S.D. Real Forio 2014 – Oasis S.S.D.R.L. del 18.12.2022 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Vitaliano Polito, nonché per avere consentito e comunque non impedito allo stesso di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 in occasione quantomeno della gara A.S.D. Real Forio 2014 – Oasis S.S.D.R.L. del 18.12.2022, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14; 2. il sig. Vitaliano Polito, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro A.S.D. Real Forio 2014 – Oasis S.S.D.R.L. del 18.12.2022, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Damian Jesseberger, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – Oasis S.S.D.R.L. del 18.12.2022 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014, pur non essendo tesserato per tale società; 3. la società A.S.D. Real Forio 2014 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele D’Ambra, Vitaliano Polito e Damian Jesseberger così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Real Forio 2014 a malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Michele D'Ambra, sig. Vitaliano Polito con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Michele D'Ambra per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente sig. Michele D'Ambra, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Vitaliano Polito, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Real Forio 2014 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed €300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Real Forio 2014 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il Presidente sig. Michele D'Ambra, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Vitaliano Polito, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real Forio 2014 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it