C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/TFT del 07.12.2023 – Delibera – Fasc.177 Proc. 1386/754 pfi22-23/PM/ps del 14.07.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pasquale Perrotta, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. U.S. Tufara Valle

Fasc.177

Proc. 1386/754 pfi22-23/PM/ps del 14.07.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pasquale Perrotta, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. U.S. Tufara Valle; della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 26.2.2023, unitamente a sostenitori della società A.S.D. U.S. Tufara Valle allo stato non identificati, posto in essere ripetuti atti intimidatori e violenti nei confronti dei tesserati della società A.S.D. Lions Grotta in occasione della gara U.S. Tufara Valle – Lions Grotta, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria; in particolare, all’arrivo presso l’impianto sportivo di Rotondi (AV) dell’autobus della società A.S.D. Lions Grotta, il sig. Pasquale Perrotta si univa ad un gruppo di sostenitori della A.S.D. U.S. Tufara Valle ed intimidiva i tesserati della società avversaria mediante l’accensione e lancio nei loro confronti di materiale pirotecnico ed esplosivo, nonché con il proferimento di espressioni minacciose per l’incolumità individuale e l’esecuzione di atti di aggressione fisica vera e propria. Lo stesso il sig. Pasquale Perrotta, inoltre, sia durante la fase di arrivo della squadra avversaria presso l’impianto sportivo, sia durante la fase di riscaldamento precedente alla gara, sia ancora durante il primo tempo dell’incontro si rivolgeva ai calciatori della squadra avversaria proferendo le seguenti espressioni “oggi prendete le mazzate” e “oggi non andate via da qui, prendete gli schiaffi”, cercando di attingere gli stessi con sputi allorquando si trovavano a giocare il pallone nelle zone del terreno di gioco prospicienti la parte della tribuna nella quale lo stesso era posizionato. Successivamente, al termine del primo tempo, il sig. Pasquale Perrotta accedeva all’area degli spogliatoi e, posizionatosi in prossimità dell’accesso ai locali destinati ai calciatori della società A.S.D. U.S. T ufara Valle, proferiva nei confronti degli stessi, con fare minaccioso, la seguente espressione: “Allora non avete capito niente, vi dovete fermare, non dovete segnare più, dovete perdere la partita e prendere cinque gol”. Infine, nell’intervallo tra primo e secondo tempo della gara il sig. Pasquale Pirrotta partecipava, unitamente a sostenitori della società A.S.D. U.S. Tufara Valle allo stato non identificati, all’aggressione fisica posta in essere nei confronti di alcuni calciatori di riserva della squadra avversaria, agitando anche sulla sua testa una sedia per voler colpire qualcuno; la società A.S.D. U.S. Tufara Valle a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Pasquale Perrotta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti , per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Sig. sig. Pasquale Perrotta, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. U.S. Tufara Valle € 800,00 di ammenda. Il Tribunale ritiene che le richieste della Procura Federale meritino parziale accoglimento. E’ attestato nel Referto del DDG che “durante l’intero svolgimento del primo tempo i sostenitori della squadra di casa (U.S. Tufara Valle) minacciavano ripetutamente i calciatori della società Lions Grotta”. Allo stesso modo, il DDG ha indicato che al termine del primo tempo si verificavano tafferugli, tanto che tre persone estranee e non presenti nelle di distinte di gara invadevano il terreno di gioco con fare minaccioso verso i calciatori della società Lions Grotta. Immediatamente dopo nascevano altri tafferugli nella zona degli spogliatoi, anche con lancio di sedie. Nel timore che la situazione potesse precipitare e malgrado l’intervento delle Forze dell’Ordine, il DDG sospendeva definitivamente la partita. Dal Rapporto di gara del Commissario di campo risulta che al termine del 1 tempo, dopo che il DDC aveva raggiunto gli spogliatoi, si sentivano urla provenire dal campo, determinate da atteggiamenti minacciosi posti in essere da alcuni facinorosi, che rincorrevano i calciatori di riserva della Lions Grotta rimasti sul campo. Le quattro persone però erano immediatamente fermate dallo stesso CDC e da un Dirigente della squadra locale non in distinta, che peraltro non era identificato. Dopo che il DDG aveva deciso di sospendere l’incontro, tutti i dirigenti ed i calciatori delle due squadre invitavano l’arbitro alla ripresa del gioco, ma l’arbitro confermava la sua decisione. E’ quindi innegabile che alcuni sostenitori della Tufara Valle abbiano posto in essere condotte aggressive, minacciose ed offensive verso i calciatori della Lions Grotta. In data 18.4.2023 il sig. Lanza Marca, allenatore della ASD Lions Grotta, rilasciava dichiarazioni sull’accaduto, dalle quali è possibile distinguere i tafferugli avvenuti presso il campo di gioco in due distinte fasi e cioè fino al termine del primo tempo e poi all’interno degli spogliatoi. In particolare, il sig. Lanza riferiva che già all’arrivo allo stadio del pullman della Lions Grotta alcuni facinorosi accedevano dei fumogeni e dei petardi ed un tifoso della Tufara Valle colpiva con uno schiaffo un calciatore della Lions Grotta. Il Lanza dichiarava di aver individuato una persona nel gruppo dei facinorosi che attendeva il pullman, che attraverso i profili del social Facebook era successivamente riconosciuto in Perrotta Pasquale, dirigente della società ospitante. Il Lanza non sapeva indicare se anche il Perrotta avesse lanciato o meno i petardi verso la squadra avversaria. Aggiungeva che il Perrotta aveva rivolto alcune frasi dal tono minaccioso verso i giocatori mentre entravano negli spogliatoi (oggi prendete le mazzate) od anche (oggi non andate via da qui, prendete gli schiaffi), rivolgendo sputi dalla tribuna ogni qualvolta i calciatori della Lions Grotta si avvicinavano alla rete di recinzione del terreno di gioco. Il Perrotta avrebbe continuato ad offendere e minacciare i calciatori anche al termine del primo tempo, quando le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi. A proposito della seconda fase degli avvenimenti, il Lanza si trovava all’interno degli spogliatoi, allorquando usciva per rendersi conto di cosa stesse accadendo e nella circostanza vedeva il Perrotta con una sedia in mano, in posizione alta, come se volesse colpire delle persone, probabilmente del pubblico, che avevano fatto ingresso sul terreno di gioco. Orbene, la prima fase dei tafferugli risulta indicata con precisione e con dovizia di particolari. Il Lanza non ha saputo indicare se il Perrotta fosse tra coloro che accendevano i petardi, ma lo indicato come colui che rivolgeva ai calciatori le frasi ritenute minacciose (oggi prendete le mazzate; oggi non andate via da qui, prendete gli schiaffi), mantenendo un comportamento offensivo durante lo svolgimento della gara nel corso del primo tempo, in violazione degli artt. 4 co. 1 e 39, co. 2 del CGS. Il Tribunale, invece, ritiene di giungere a conclusioni diverse a proposito dei tafferugli all’interno degli spogliatoi, con particolare riferimento alla contestazione della “all’aggressione fisica posta in essere nei confronti di alcuni calciatori di riserva della squadra avversaria, agitando sulla sua testa una sedia per voler colpire qualcuno”. Occorre premettere che l’atto di deferimento descrive un accadimento parzialmente difforme da quanto riferito dal Lanza, il quale indicava che la azione del Perrotta non sembrava rivolta verso calciatori, ma verso persone del pubblico, che avevano fatto ingresso sul campo di gioco. In questo modo, però sembra che siano stati confusi e sovrapposti due accadimenti, il primo riferito all’invasione di campo indicata anche dal CDG, allorquando i facinorosi erano però immediatamente fermate dallo stesso CDC e da un Dirigente della squadra locale non in distinta, episodio precedente e distinto da quello dei tafferugli presso lo spogliatoio, ricostruito anche dal Lanza in maniera difforme. Occorre premettere che il CDG, intervenuto a proposito dell’invasione di campo dei facinorosi che inseguivano con fare minaccioso i calciatori di riserva, non solo non ha rilevato la condotta contestata con l’atto di deferimento, ma ha finanche indicato un intervento in suo aiuto da parte di un dirigente non in distinta. Quanto agli scontri presso lo spogliatoio, la dichiarazione del Lanza risulta invero scarna e decontestualizzata dagli avvenimenti, fermando l’attenzione solo al Perrotta che impugnava una sedia, mentre essi devono essere invece interpretati anche alla luce delle dichiarazioni rese da Dragone Francesco, giocatore titolare della Tufara Valle, acquisite dall’avv. Antonio Leone in esisto ad attività di indagini difensive, depositate all’udienza del 27 novembre 2023. Occorre premettere che il calciatore Dragone Francesco è stato anch’egli vittima di aggressione, tanto da aver fatto ricorso alle cure dei sanitari e quindi ha certo vissuto i tafferugli verificatisi nello spogliatoio. In particolare, il Dragone ha riferito che un calciatore della Lions Grotta aveva alzato una sedia come nell’atto di colpirlo, vendendo fortunatamente fermato dal Perrotta insieme al Commissario di campo. Pertanto, alla luce di questi chiarimenti ed in considerazione dello stesso rapporto del CDG, che non fa alcun accenno a condotte violente del Perrotta, deve ritenersi che il Lanza possa aver visto il Perrotta all’atto di impugnare la sedia solo per averla tolta di mano ad un giocatore della Lions Grotta. Pertanto, i fatti come contestatati non risultano provati, ma anzi sono chiariti in senso diverso dagli elementi acquisiti in atti. In conclusione, il Tribunale ritiene che il comportamento tenuto dal Perrotta fuori lo stadio e durante il primo tempo, con frasi ed atteggiamenti scomposti e certo non ammissibili, integrino la violazione degli artt. art. 4 co. 1 e 39, co. 2 del CGS. In ragione della esclusione della condotta violenta contestata, che si ritiene non provata.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il Presidente sig. Pasquale Perrotta, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. U.S. Tufara Valle € 500,00 di ammenda.

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