C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/TFT del 07.12.2023 – Delibera – Fasc.193 Prot.12231/55 pfi23-24/PM/mf (Campionato Under 18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Maria Adiletta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975

Fasc.193

Prot.12231/55 pfi23-24/PM/mf (Campionato Under 18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Maria Adiletta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sarnese 1926 (oggi A.S.D. San Valentino 1975), omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Francesco Coppola, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, alla gara F.C. Sarnese 1926 – Forza e Coraggio del 4.3.2023 valevole per il campionato Regionale Under 18; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Raffaele Crescenzo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara F.C. Sarnese 1926 – Forza e Coraggio del 4.3.2023 valevole per il campionato Regionale Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Sarnese 1926 (oggi A.S.D. San Valentino 1975) nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Coppola, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Francesco Coppola, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Sarnese 1926 (oggi A.S.D. San Valentino 1975), alla gara F.C. Sarnese 1926 – Forza e Coraggio del 4.3.2023 valevole per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D. San Valentino 1975 (già A.S.D. F.C. Sarnese 1926) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Adiletta, Raffaele Crescenzo e Francesco Coppola, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Raffaele Crescenzo, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.ra Maria Adiletta per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Coppola tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Maria Adiletta, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: per: il calciatore Francesco Coppola due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Maria Adiletta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.

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