C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 1/TFT del 14.07.2023 – Delibera – Fasc.167 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonino Vitiello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano:
Fasc.167
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonino Vitiello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 20.11.2022 in occasione della gara A.S.D. Casali D’Equa- A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, avvicinato i genitori dei calciatori minori sigg.ri Giulio Buonocore ed Antonino Staiano, all’epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Casali D’Equa, al fine di convincerli a tesserare i loro figli per la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano; la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Vitiello, Presidente con poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale, esaminati gli atti, ritiene che la richiesta della Procura Federale debba essere disattesa. A tale proposito, è necessario riassumere gli elementi di fatto addotti a sostegno del deferimento della A.S.D. Sant’Aniello Gragnano e del sig. Antonino Vitiello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Sant’Aniello Gragnano. La Procura Federale ha chiesto nei confronti del sig. Vitilello Antonino, nella sua qualità di presidente della A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione per violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e nei confronti della società A.D.S. Sant’Aniello Gragnano l’ammenda di euro 400.00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza della contestazione di attività di proselitismo posta in essere dal presidente della società A.D.S. Sant’Aniello Gragnano, unitamente ad altri soggetti non identificati, nel corso della gara disputata tra la A.S.D. Casali D’Equa e la A.D.S. Sant’Aniello Gragnano in data 20.11.2022 presso il campo comunale Massaquano in Vico Equense. In particolare, con atto del 2 dicembre 2022, il presidente della società A.S.D. Casali D’Equa ha segnalato che “il presidente o presunto di quest’ultima (A.D.S. Sant’Aniello Gragnano) insieme ad altri non identificati soggetti, sulle tribuna del campo hanno intrapreso una serie di “meschine trattative” e ragionamenti con i genitori dei ragazzi che stavano giocando, regolarmente tesserati con la società che rappresento”, al fine di convincerli a tesserare i loro figli per la società dallo stesso rappresentata. Nella segnalazione era indicato che in seguito effettivamente alcuni genitori avevano chiesto lo svincolo dei propri figli per tesserarli per la A.S.D. Sant’Aniello Gragnano ed in particolare che uno di tali calciatori aveva riferito di essersi già allenato in costanza del tesseramento per la A.S.D. Casali D’Equa presso la struttura dell’altra società. Il Presidente della A.S.D. Casali D’Equa, escusso in data 12.1.2023, ha confermato il contenuto della segnalazione ed ha indicato il sig. Maurizio Cinque, Coordinatore Tecnico, quale persona in grado di riferire sui fatti.
Il sig. Maurizio Cinque, in sede di audizione del 12.1.2023, confermava il contenuto della segnalazione, indicando che nei giorni successivi alla gara del 20.11.2022 era stato contattato dai sigg.ri Vincenzo Staiano e Raffaele Buonocore, i quali chiedevano lo svincolo dei figli Antonino Staiano e Giulio Buonocore per consentirne il trasferimento presso la A.S.D. Sant’Aniello Gragnano. Il sig. Maurizio Cinque asseriva che il sig. Vincenzo Staiano lo aveva contattato il giorno successivo allo svolgimento della gara, riferendogli di essere stato avvicinato dal presidente della A.S.D. Sant’Aniello Gragnano che magnificava la sua Società e lo invitava a farvi trasferire il figlio. Il giocatore Staiano infine non si trasferiva presso altra società e rimaneva tesserato con la A.S.D. Casali D’Equa. Quanto al sig. Raffaele Buonocore, questi aveva contattato il sig. Cinque in data 27.11.2022 a mezzo messaggio telefonico, comunicandogli la volontà di svincolare il figlio Giulio e solo questi effettivamente si trasferiva presso la A.S.D. Sant’Aniello Gragnano. Il Sig. Cinque aggiungeva di aver avuto anche un incontro con il sig. Buonocore ed il presidente del Sant’Aniello Gragnano, al quale aveva contestato la scorrettezza del suo comportamento. In definitiva, la segnalazione a firma del presidente della A.S.D. Casali D’Equa riassume quanto accaduto sotto la diretta percezione del sig. Maurizio Cinque, che però ha assunto la posizione di teste “de relato” di quanto appreso da altri e segnatamente dai genitori dei due giocatori Staiano e Buonocore, con la precisazione che quest’ultimo, come risulta in atti, aveva asetticamente comunicato la decisione di trasferire il figlio presso altra società. Benché la Procura Federale abbia provveduto alle convocazioni delle persone a diretta conoscenza dei fatti, gli stessi non si sono presentati a rendere le dichiarazioni. Il sig. Antonino Vitiello, in sede di audizione, ha negato di aver svolto attività di proselitismo e di aver poi incontrato il Buonocore Giulio, insieme al suo genitore, direttamente presso la struttura della propria società, in quanto il padre del ragazzo chiedeva di poter tesserare il figlio. Così definito il quadro degli elementi a fondamento del deferimento della Procura Federale, il Tribunale ritiene necessario affrontare e risolvere le questioni relative alla concreta attribuzione soggettiva della condotta di proselitismo in contestazione e della sufficienza probatoria delle dichiarazioni rese dal sig. Maurizio Cinque, in concreto il solo elemento addotto a sostegno della contestazione. Occorre innanzitutto premettere che dall’inequivoco tenore della segnalazione del 2 dicembre 20022 emerge l’obiettiva incertezza di chi possa essere astrattamente individuato quale responsabile dei “contatti” e dei “ragionamenti con i genitori dei ragazzi che stavano giocando”, in quanto tutti sono stati genericamente indicati come “il presidente o presunto di quest’ultima”, coadiuvato da “altri non identificati soggetti”, espressioni che dimostrano come la loro reale appartenenza alla società Sant’Aniello Gragnano sia stata meramente presunta. Ferma ogni diversa questione sulla natura di tali contatti, emerge con evidenza che la individuazione (rectius, indicazione) del presidente della Sant’Aniello Gragnano sia stata eseguita con assoluto margine di opinabilità, fonte di palese incertezza anche da parte dell’autore della segnalazione. In altri termini, da quanto risulta acquisito in atti, non vi è alcun elemento di certezza per ritenere che tesserati della Sant’Aniello Gragnano, e tanto meno il suo presidente, abbiano partecipato ai colloqui con i genitori di alcuni giocatori. Il sig. Vitiello, infatti, è stato individuato quale presidente della società solo in ragione degli accertamenti documentali eseguiti dalla Procura Federale. Sotto altro e complementare profilo, occorre ancora osservare che il fondamento del deferimento si rinviene nelle dichiarazioni del sig. Maurizio Cinque, che a ben guardare ha assunto la veste di teste “de relato”, potendosi limitare a riferire quanto appreso da altri. Tali dichiarazioni, però, non hanno trovato in atti conferma o riscontro a proposito della contestata attività di proselitismo attribuita al Vitello Antonino ovvero ad altri “non identificati” tesserati della Sant’Aniello Gragnano. I colloqui oggetto della contestazione, che sarebbero stati intrattenuti nella tribuna del campo, potrebbero quindi essere riferibili a chiunque fosse stato presente all’incontro di calcio. Vero è che lo stesso Vitiello Antonino ha riferito in sede di audizione di aver poi incontrato il Buonocore presso la struttura della propria società, ove il padre del ragazzo comunicava la volontà di tesserare il figlio con la Sant’Aniello Gragnano. In ordine a questo accadimento, sul quale non è stato attuato alcun maggiore accertamento, il Tribunale ritiene di non dover svolgere alcuna considerazione di merito, in quanto obiettivamente estraneo all’oggetto del deferimento (attività di proselitismo secondo le modalità indicate in atti), rispetto al quale ogni altra considerazione finirebbe per implicare il ricorso a mere deduzioni di natura presuntiva. A ciò si aggiunga che il solo elemento di prova diretta acquisito in atti, ad oggetto le dichiarazioni rese dal sig. Buonocore Raffaele in sede di audizione del 14 luglio 2023 innanzi al Tribunale, consente di attribuire alla sola volontà del giocatore Buonocore Giulio e del suo genitore il trasferimento alla società Sant’Aniello Gragnano, presso la quale si è infine tesserato, senza che siano state accertate forme di induzione o persuasione attribuibili al suo Presidente. IL Buonocore ha altresì, dichiarato di non aver subito alcuna induzione e/o pressione da parte di dirigenti riconducibili alla società Sant’Aniello Gragnano ma il tesseramento è avvenuto solo ed esclusivamente per soddisfare il desiderio del proprio figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di prosciogliere i deferiti. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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