C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 20/TFT del 18.01.2024 – Delibera – Fasc.200 Prot.12648/80 pfi23-24/PM/fda (Campionato Under 17 – BN) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Gianluca Dagata

Fasc.200

Prot.12648/80 pfi23-24/PM/fda (Campionato Under 17 - BN) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Gianluca Dagata, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, alla gara Virtus Goti 97 - ASD San Leucio del Sannio del 12.2.2023, valevole per il campionato provinciale Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 2. il sig. Francesco Reale, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, alla gara Virtus Goti 97 - ASD San Leucio del Sannio del 12.2.2023, valevole per il campionato provinciale Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gianluca Dagata quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Reale tre (3) giornate di squalifica; Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il calciatore Gianluca Dagata tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Reale due (2) giornate di squalifica.

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