C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 20/TFT del 18.01.2024 – Delibera – Fasc.202 Prot.12927/49 pfi23-24/PM/rn (Campionato Under 15 – NA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Francesco Guida,

 

Fasc.202

Prot.12927/49 pfi23-24/PM/rn (Campionato Under 15 - NA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Francesco Guida, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, all'incontro A.S.D. Football Club S. Agnello - A.S.D. Rinascita Boscotrecase del 15.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 2. la società A.S.D. Stabia City, già A.S.D. Rinascita Boscotrecase, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Carotenuto, Mario Salvi, Gianluca Cirillo, Francesco Guida e Michele Lauretano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione e nei seguenti contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini del presente procedimento. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Guida tre (3) giornate di squalifica; Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Mentre si è proceduto con l’accordo ex art.127 CGS per la posizione della società la società A.S.D. Stabia City, già A.S.D. Rinascita Boscotrecase. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Francesco Guida tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Stabia City, già A.S.D. Rinascita Boscotrecase la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 233,00 di ammenda.

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