C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/TFT del 08.02.2024 – Delibera – Fasc.211 Prot.13192/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Raffaele D’Auria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a R.L.)

Fasc.211

Prot.13192/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Raffaele D’Auria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a R.L.): a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Carmine Cerrone nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società SSDARL Internapoli Kennedy alle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Salvatore Merolla nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società SSDARL Internapoli Kennedy in occasione quantomeno delle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18; 2. il sig. Salvatore Merolla, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a r.l.); a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione quantomeno delle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società SSDARL Internapoli Kennedy nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Carmine Cerrone, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla SSDARL Internapoli Kennedy, pur non essendo tesserato per tale società, in occasione quantomeno delle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18; 3. il sig. Carmine Cerrone, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a R.L.): della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società SSDARL Internapoli Kennedy, alle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele D’Auria, Salvatore Merolla e Carmine Cerrone, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Salvatore Merolla con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Raffaele D’Auria, per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Carmine Cerrone quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Raffaele D’Auria, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Salvatore Merolla, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 350,00 di ammenda. Osserva il Tribunale Federale che il deferimento nei confronti di Carmine Cerrone non è fondato. Ed invero, dalle distinte delle gare “ R.D. Internapoli-Real Aversa.” e “ Campania Putolana – R.D. Internapoli” si evince che l’atleta Cerrone Carmine era stato identificato con C.I. n. CA32698KK, da cui emerge che il predetto calciatore ha un doppio cognome, precisamente “ Teneriello Cerrone Carmine” . Conseguentemente, evidentemente per un errore certamente scusabile, il calciatore Cerrone Carmine è stato identificato nella distinta senza che fosse riportato il doppio cognome risultante dal documento d’identità, ma è pacifico che il predetto atleta poteva partecipare alle gare in questione perché regolarmente tesserato con la società sportiva R.D.Internapoli Kennedy con il nome “ Teneriello Carmine Cerrone”, come risulta dalla documentazione in atti. Alla stregua di quanto sopra, il deferimento al sig. Raffaele D’Auria (capo a) dell’atto di deferimento), a Merola Salvatore (capo a) del deferimento) alla predetta società Internapoli è infondato in relazione alla posizione irregolare del calciatore deferito Cerrone Carmine. Quanto, poi, ai deferimenti nei confronti di Raffaele D’Auria, Salvatore Merolla e la società Internapoli S.S.D. a.r.l. (già SSDARL Internapoli Kennerdy), per fatti diversi dalla posizione irregolare del calciatore, il Tribunale osserva quanto segue. È provato per “tabulas” e risulta dalla istruttoria svolta che Merolla Salvatore nella partita R.D. InternapoliReal Aversa del 06.03.2023 ha svolto il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra Internapoli sottoscrivendo anche la distinta della gara senza essere tesserato per la società Internapoli (violazione contestata al capo B dell’atto di deferimento). Conseguentemente Merolla Salvatore, Raffaele D’Auria e la predetta società Internapoli vanno tutti sanzionati perché Merolla ha svolto un ruolo come sopra indicato senza essere tesserato per la società Internapoli, il sig. Raffaele D’Auria quale rappresentante della società Internapoli ha comunque consentito o non impedito allo stesso di svolgere il ruolo del dirigente accompagnatore della squadra nella gara del 06.03.2023 sopra richiamata, e la società Internapoli Kennedy a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i comportamenti posti in essere dal sig. D’Auria e il sig. Merolla. Per quanto riguarda invece la gara del 12.02.2023, sempre compresa nel capo B dell’atto di deferimento per i predetti Raffaele D’Auria e la società sportiva, va osservato che il deferimento sia appalesa infondato, dal momento che i difensori degli stessi hanno documentato che il sig. D’Auria e la società Internapoli in relazione alla posizione di Salvatore Merolla erano già stati destinatari di un altro procedimento disciplinare (deferimento prot. N. 332 pf 22-23) conclusosi innanzi al Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0177/TFNSD/2022-2023 a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S, in base al quale sono state applicate le sanzioni di 4 mesi di inibizione per D’Auria e euro 400,00 di ammenda per la società Internapoli. Conseguentemente nessuna contestazione poteva essere posta in essere nei loro confronti per il principio del “NE BIS IN IDEM”. F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 26/tft del giorno 8 Febbraio 2024 pag. 92 Ed infine quanto al deferimento nei confronti di Merolla Salvatore esso è sicuramente fondato per quanto riguarda il capo B dell’atto di deferimento per aver svolto sicuramente il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale nella gara tra società Internapoli e Real Aversa del 06.03.2023, mentre per la gara pure contestata del 12.02.2023, il predetto, contrariamente a quanto contenuto nell’atto di deferimento, non svolgeva il ruolo di dirigente accompagnatore, bensì quello di allenatore, per la qualcosa il predetto Merolla è destinatario dello stesso procedimento disciplinare, richiamato sopra, che nei suoi confronti potrebbe essere ancora in corso non essendosi avvalso lo stesso, a differenza di D’Auria e la società Internapoli, del patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale necessariamente deve ridurre le sanzioni richieste dalla Procura.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

 ritiene di prosciogliere il calciatore Carmine Cerrone; ritiene gli altri deferiti parzialmente responsabili delle violazione rispettivamente ascritte e di applicare per il Presidente sig. Raffaele D’Auria, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Salvatore Merolla, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), € 200,00 di ammenda.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it