C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/TFT del 15.02.2024 – Delibera – Fasc.213 Prot.13286/92 pfi23-24/PM/pe (Campionato Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.sig. Christian Ibello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Caianello

Fasc.213

Prot.13286/92 pfi23-24/PM/pe (Campionato Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.sig. Christian Ibello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Caianello: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, benché tesserato come presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Caianello, preso parte come calciatore nelle fila della squadra schierata dalla U.S. Caianello, all'incontro Caianello – Virtus Carano del 29.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Caianello, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Lucio Chiello nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società U.S. Caianello in occasione quantomeno della gara Caianello – Virtus Carano del 29.1.2023, valevole per il campionato di Seconda Categoria; 2. il sig. Lucio Chiello, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Caianello: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Caianello – Virtus Carano del 29.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società U.S. Caianello consegnata all'arbitro, nella quale è indicato il nominativo del sig. Ibello Christian, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento come calciatore dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla U.S. Caianello, pur non essendo tesserato per tale società, in occasione quantomeno della gara Caianello – Virtus Carano del 29.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria; 3. la società U.S. Caianello a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Christian Ibello e Lucio Chiello così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S. Caianello, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Lucio Chiello con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Christian Ibello, per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il dirigente accompagnatore sig. Lucio Chiello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente/calciatore sig. Christian Ibello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società U.S. Caianello la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.S. Caianello, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

 di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il dirigente accompagnatore sig. Lucio Chiello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente/calciatore sig. Christian Ibello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S. Caianello la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it