C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/TFT del 08.02.2024 – Delibera – Fasc.215 Prot.13398/95 pfi23-24/PM/am (Campionato Under 14 – Ce) PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pasquale Marmorino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Marcianise

Fasc.215

Prot.13398/95 pfi23-24/PM/am (Campionato Under 14 - Ce) PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pasquale Marmorino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Marcianise: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Marcianise, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Daniele Subona nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Marcianise alla gara Real Marcianise – Calatia Calcio Maddaloni del 29.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciale di Caserta; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Domenico Valentino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Real Marcianise: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Real Marcianise – Calatia Calcio Maddaloni del 29.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciale di Caserta, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Marcianise nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Daniele Subona, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; la società A.S.D. Real Marcianise a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Marmorino, Domenico Valentino e Daniele Subona così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 5/02/2023 l’avv. Calabrese Giovanni quale rappresentante dei deferiti chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.23 C.G.S. e segnatamente per Sig. Pasquale Marmorino mesi 2 di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Domenico Valentino mesi 2 di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.S.D. Real Marcianise la sanzione di euro 200 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 14- CE-stagione sportiva 23/24 (s.b. euro 300,00 di ammenda e punto 1 di penalizzazione ridotta come sopra.). La Procura Federale, in persona degli avv. Dellaccio, prestavano il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.23 del C.G.S.

APPLICA

Per sig. Domenico Valentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Pasquale Marmorino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real Marcianise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel campionato Under 14 (CE) nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.

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