C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/TFT del 08.02.2024 – Delibera – Fasc.215 Prot.13398/95 pfi23-24/PM/am (Campionato Under 14 – Ce) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Daniele Subona

Fasc.215

Prot.13398/95 pfi23-24/PM/am (Campionato Under 14 - Ce) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Daniele Subona (nato 16.11.2009), all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Marcianise: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Marcianise, alla gara Real Marcianise – Calatia Calcio Maddaloni del 29.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciale di Caserta, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il deferito, non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dal prevenuto a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Daniele Subona tre (3) giornate di squalifica. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di prosciogliere il calciatore Daniele Subona perché minore di anni quattordici.

 

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