C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/TFT del 15.02.2024 – Delibera – Fasc.206 Prot.13101/100 pfi23-24/PM/rn DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Tommaso Merola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Pompei

Fasc.206

Prot.13101/100 pfi23-24/PM/rn DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Tommaso Merola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Pompei: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10.1 e 10.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere organizzato e realizzato un open day/camp estivo in località San Nicola La Strada presso lo stadio comunale Domenico Amato dal 19 al 30 giugno 2023 in memoria del defunto mister Giovanni Caropreso, in assenza di autorizzazione ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; 2.- il sig. Giovanni CIOFFI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oasi San Feliciana: - della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nelle date 8, 9 e 14 agosto 2023, nonostante sia stato ritualmente convocato, senza addurre alcuna giustificazione. 3. – la società A.S.D. Oasi San Feliciana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Cioffi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Tommaso MEROLA quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente/dirigente accompagnatore: sig. Giovanni CIOFFI, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Oasi San Feliciana € 300,00 di ammenda. La procura Federale ha contestato al sig. Tommaso MEROLA la inosservanza dell’art. 4 del CGS in relazione all’art. 10 co. 1 e co. 2 e del CU FIGC nr. 1 2022/2023, per aver organizzato, con le forme dell’Open day”, una manifestazione di commemorazione del defunto Giovanni Caropreso, tenutasi nei giorni dal 19 al 30 giugno 2023 presso il campo sportivo Domenico Amato con la esclusiva partecipazioni di portieri. Occorre precisare che l’art. 10 prevede al primo comma la regolamentazione di “Campi estivi”, mentre al secondo comma la organizzazione di “Open Day”. Benché la Procura Federale nella contestazione a fondamento del deferimento abbia richiamato la violazione di entrambi i commi, appare evidente che nel caso di specie non ricorra affatto la ipotesi di organizzazione di un “Campo estivo”. Infatti, sia ragione del ridotto tempo della manifestazione, la cui organizzazione è attribuita al tesserato sig. Tommaso MEROLA, sia dello specifico scopo perseguito (Commemorazione del defunto Giovanni Caropreso), certo essa non rientra nella ipotesi di cui all’art. 10 comma 1. Tra l’altro, occorre anche rilevare che la organizzazione di un “Campo estivo”, come la organizzazione di un Open Day, prevedono solo la preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mentre non è prevista alcuna autorizzazione. Di contro, è previsto un espresso diniego esclusivamente con riferimento alla organizzazione di Campi Estivi sul territorio nazionale da parte di società appartenenti a Federazioni estere, che risultino inadempienti a quanto previsto dalla Circolare FIFA del 23 ottobre 2013. Residua , quindi, la verifica della sussistenza di una condotta sanzionabile in relazione alla diversa ipotesi prevista dall’art. 10 comma 2, che appunto regola la organizzazione di “Open Day”. In via preliminare, occorre osservare che anche per gli Open Day non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione, la cui organizzazione prevede solo la preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico. Orbene, ritiene il Tribunale che nei confronti del deferito non ricorrano i requisiti soggetti previsti dalla norma in questione. L’art. 10.2 descrive l’Open Day come “evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff”. Risulta in atti che il sig. Tommaso MEROLA all’epoca dei fatti fosse tesserato con la Pompei Fc, che non risulta aver avuto alcuna attività di promozione della propria società, mentre l’evento è stato organizzato presso lo stadio di Domenico Amato siti a località San Nicola La Strada, quale manifestazione di carattere essenzialmente privato, col solo fine di commemorare il defunto Giovanni Caropreso. Secondo la contestazione posta a base del deferimento, il Tommaso MEROLA avrebbe quindi organizzato tale evento, senza nessun collegamento con alcuna società di calcio e senza alcun fine promozionale, tanto è vero che alla manifestazione erano invitati a partecipare esclusivamente giocatori con il ruolo di portiere, appartenenti a squadre diverse. In conclusione, ritiene il Tribunale che, secondo il chiaro dettato normativo, la organizzazione di un Open Day rilevante ai fini della osservanza degli adempimenti imposti dall’art. 10.2 (id est, preventiva comunicazione), sia indissolubilmente legata alla iniziativa di una società ed ad perseguimento dei fini ivi indicati, mentre nel caso di specie emerge solo la organizzazione di un evento in forma “privata” e senza alcuno scopo promozionale. Atteso il carattere afflittivo della sanzione invocata dalla Procura Federale, la sua applicazione deve necessariamente considerare, in ossequio al principio di stretta legalità, la sussistenza degli elementi costitutivi previsti dalla norma che si ritiene violata, almeno con riferimento alla sua imputazione soggettiva, F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 28/tft del 15 Febbraio 2024 pag. 109 mentre l’art. 10.2 regola chiaramente solo le attività immediatamente ed esclusivamente riconducibili alle società sportive. Pertanto, anche a voler prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese a sua discolpa, non risulta che il sig. Tommaso MEROLA abbia organizzato un Open Day per conto di una società, ma che la manifestazione si è risolta in una iniziativa di carattere esclusivamente personale, tra l’altro per scopi ben diversi dalla promozione di una società.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di prosciogliere tutti i deferiti.

 

 

 

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