C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 30/10/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ ACADEMY L’AQUILA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GIULIANI TOMMASO PER QUATTRO TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA FUTSALVASTO/ACADEMY L’AQUILA CALCIO, DISPUTATA IL 14.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C1”, GIRONE “A” (C.U. n° 21 del 19.10.2023 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ ACADEMY L’AQUILA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GIULIANI TOMMASO PER QUATTRO TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA FUTSALVASTO/ACADEMY L’AQUILA CALCIO, DISPUTATA IL 14.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C1”, GIRONE “A” (C.U. n° 21 del 19.10.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società Academy L’Aquila Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del Giuliani: “perché a fine gara assumeva un comportamento gravemente antisportivo, calciando volontariamente il pallone contro i sostenitori della squadra avversaria, colpendo uno di loro senza arrecare danni fisici, nel mentre gli rivolgeva frasi provocatorie ed offensive”. La società appellante ha dedotto l’involontarietà del gesto in quanto il calciatore, dopo il fischio finale del direttore di gara, correva semplicemente verso gli spogliatoi lanciando con le mani in aria il pallone in prossimità delle tribune, ma senza alcuna veemenza e non con l’intenzione di causare un danno alle persone. Come prova dell’assunto, ha prodotto, ai sensi dell’art. 61 comma 6 C.G.S., il video della diretta streaming realizzato dalla società Futsal Vasto. Osserva la Corte che la sanzione inflitta al calciatore Giuliani Tommaso può essere lievemente ridotta sul presupposto che, contrariamente a quanto riferito dall’arbitro, lo stesso ha lanciato il pallone in aria alla fine della gara, verosimilmente in segno di esultanza per la vittoria, e non all’indirizzo del pubblico. Solo per caso, quindi, il pallone stesso ha colpito uno spettatore senza arrecare danni. Tutto ciò si evince dalla visione del filmato, peraltro della diretta streaming della società Futsal Vasto, versato in atti dalla ricorrente. Non può essere concessa una più lieve sanzione in considerazione del fatto che il gesto compiuto dal calciatore non può considerarsi regolamentare in quanto potenzialmente idoneo a provocare conseguenze. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di ridurre a tre gare la squalifica inflitta al calciatore Giuliani Tommaso, disponendo restituirsi la tassa d’appello versata.

 

 

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