C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 06/11/2023 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FLAVIANO GIANCARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D. A R.L., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 31 COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94 TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. PER NON AVERE CORRISPOSTO AL CALCIATORE SIG. LORENZO PULSONI, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. CON DECISIONE PROT. CAE 70 BIS/2022-23 DELL’11.1.2023, PUBBLICATA CON COMUNICATO UFFICIALE N° 197 DELL’11.1.2023, NOTIFICATA ALLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D. A R.L. A MEZZO P.E.C. DELL’11.1.2023; – DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D. A R.L. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. DI FLAVIANO GIANCARLO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

 

DEFERIMENTO: - DEL SIG. DI FLAVIANO GIANCARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D. A R.L., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 31 COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94 TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. PER NON AVERE CORRISPOSTO AL CALCIATORE SIG. LORENZO PULSONI, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. CON DECISIONE PROT. CAE 70 BIS/2022-23 DELL’11.1.2023, PUBBLICATA CON COMUNICATO UFFICIALE N° 197 DELL’11.1.2023, NOTIFICATA ALLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D. A R.L. A MEZZO P.E.C. DELL’11.1.2023; - DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D. A R.L. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. DI FLAVIANO GIANCARLO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

 Con nota del 12.10.2023, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 6.11.2023, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi istruttori, nella specie non pervenute. All’udienza compariva il solo rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti. Il Tribunale dava atto che alle ore 15.20 era pervenuta pec a firma del Presidente della società Castel Nuovo Vomano SSD a RL con la quale, solo per conto della società rappresentata, veniva richiesto il differimento dell’udienza per una rappresentata impossibilità a presenziare. Il Tribunale, preliminarmente rigettava la richiesta di rinvio fatta pervenire solo a ridosso della trattazione del procedimento e per giunta senza che il riferito impedimento fosse stato in alcun modo documentato. Lo stesso rappresentante della Procura procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei confronti degli stessi delle seguenti sanzioni: Di Flaviano Giancarlo, mesi 6 (sei) d’inibizione; Società Castelnuovo Vomano S.S.D. A R.L. € 600,00 di ammenda e un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato. Il Tribunale osserva che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, nonché dal comportamento processuale tenuto dagli stessi, i quali, non spiegando alcuna difesa, hanno dimostrato di nulla poter opporre alle contestazioni loro mosse. Quanto alle sanzioni, ritiene il Tribunale di applicare al Di Flaviano la sanzione della inibizione per mesi 4 ed alla società Castelnuovo Vomano l’ammenda di euro 400,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, tenuto conto che la stessa società ha provveduto a corrispondere le somme dovute in data 11.09.2023 a conclusione delle indagini preliminari, con avviso notificatogli in data 07.09.2023, inviando la relativa quietanza alla stessa Procura in data 11.09.2023 e cioè ancor prima che la Procura Federale inviasse il deferimento del 12.10.23 e prima ancora che Questo Tribunale avesse provveduto alla notifica del relativo procedimento in data 16.10.2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al sig. Di Flaviano Giancarlo la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione e alla Società Castelnuovo Vomano S.S.D. A R.L. l’ammenda di euro 400,00 oltre la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso.

 

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