C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2023 – Delibera – APPELLO DEL SIG. DI PAOLO MASSIMO (SOC. VIRTUS BARISCIANO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI DAL G.S. FINO AL 31.1.2024 IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS BARISCIANO / PAGANICA NEXT GEN, DISPUTATA IL 5.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 9.11.2023 – C.R.A.).
APPELLO DEL SIG. DI PAOLO MASSIMO (SOC. VIRTUS BARISCIANO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI DAL G.S. FINO AL 31.1.2024 IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS BARISCIANO / PAGANICA NEXT GEN, DISPUTATA IL 5.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 9.11.2023 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, il sig. Di Paolo Massimo, dirigente della società U.S.D. Virtus Barisciano, ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei suoi confronti: “Perché, a fine gara, protestava in maniera particolarmente smodata nei confronti dell'arbitro, tentando di impedirne il rientro negli spogliatoi e ponendo in atto una condotta ingiuriosa, minacciosa ed antisportiva che si concretizza in un contatto fisico (art. 36 CGS), senza conseguenze. Rapporti A., AA1 e A.A.2”. L’appellante ha contestato, anche in sede di audizione, l'entità della sanzione anche in considerazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 comma 1 lett. d) del C.G.S., essendo intervenuto, seppure con toni inadeguati, per motivi di particolare valore morale e sociale che toccano un argomento delicato come la discriminazione razziale, nella specie operata dall’arbitro nei confronti del calciatore Camara Sekou. In ogni caso, l’arbitro stesso aveva preteso a fine gara che tutti i tesserati della Virtus Barisciano identificati in distinta rientrassero negli spogliatoi prima di lui, il che rende inverosimile qualsivoglia ostacolo fisico al suo accesso negli spogliatoi, accesso volutamente rimandato in base a una sua precisa disposizione. Osserva la Corte che la sanzione inflitta dal G.S. può essere lievemente ridotta, in quanto dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta che il comportamento tenuto nell’occasione dal Di Paolo, sebbene non conforme a regolamento, si è risolto in una protesta smodata non connotata dai caratteri della violenza e, comunque, non generatrice di conseguenze per il Direttore di gara. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Di Paolo Massimo fino al 5.1.2024, disponendo accreditarsi la tassa d'appello versata.
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