C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 04/12/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANTA CROCE AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 600,00; INIBIZIONE ALLENATORE RASCHIATORE SAURO FINO AL 31.1.2024; INIBIZIONE DIRIGENTE SPECA STEFANO FINO AL 13.12.2023; SQUALIFCA CALCIATORE FELICIANI MATTEO PER OTTO TURNI; SQUALIFCA CALCIATORE POMPEI GIANMARIA PER QUATTRO TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA SANTA CROCE / CELLINO CALCIO, DISPUTATA IL 12.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n° 32 del 16.11.2023 – C.R.A.).

 

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANTA CROCE AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 600,00; INIBIZIONE ALLENATORE RASCHIATORE SAURO FINO AL 31.1.2024; INIBIZIONE DIRIGENTE SPECA STEFANO FINO AL 13.12.2023; SQUALIFCA CALCIATORE FELICIANI MATTEO PER OTTO TURNI; SQUALIFCA CALCIATORE POMPEI GIANMARIA PER QUATTRO TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA SANTA CROCE / CELLINO CALCIO, DISPUTATA IL 12.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n° 32 del 16.11.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Santa Croce, ha impugnato e chiesto l’annullamento, ovvero in subordine la riduzione, delle sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S. con le motivazioni che di seguito integralmente si riportano: “- Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue. Al minuto 21º del secondo tempo veniva espulso il calciatore POMPEI Giammaria della Soc. Santa Croce perché, dopo la segnatura di una rete, protestava in maniera smodata nei confronti dell'arbitro. Dopo aver ricevuto il provvedimento disciplinare si rifiutava di allontanarsi e si posizionava a bordo campo, dal quale continuava ad insultare e minacciare il direttore di gara. Dopo l'espulsione del suddetto calciatore, l'allenatore della squadra locale, Sig. RASCHIATORE Sauro, veniva allontanato perché entrava sul terreno di gioco e metteva in atto nei confronti dell'arbitro una protesta smodata che si concretizzava in un contatto fisico e in ingiurie e minacce, senza conseguenze, ritardando per diversi minuti la ripresa del gioco. In seguito a tali fatti, si generava un clima di tensione con la tifoseria locale e componenti della panchina della squadra del Santa Croce dalla quale venivano anche lanciati dei palloni in campo, che inveivano pesantemente con il direttore di gara con ingiurie e minacce. Al termine dell'incontro scoppiava una rissa che vedeva coinvolti componenti di entrambe le squadre, che si colpivano con pugni e calci, nel mentre alcuni dirigenti e calciatori del Santa Croce circondavano l'arbitro reiterando gli insulti e le minacce. Tra di essi, l'arbitro poteva riconoscere l'assistente di parte SPECA Stefano e i calciatori POMPEI Giammaria (già espulso nel corso della gara) e FELICIANI Matteo, il quale metteva in atto comportamento irriguardoso che si concretizzava in un contatto fisico, senza conseguenze. Un altro dirigente non identificato tratteneva il direttore di gara, impedendogli di rientrare negli spogliatoi, mentre gli rivolgeva minacce. Dopo essere riuscito a guadagnare lo spogliatoio, mentre sul campo continuava la rissa tra le due squadre, l'arbitro era costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che, una volta sopraggiunte, lo scortavano all'esterno dell'impianto sportivo. All'uscita dallo spogliatoio, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, una decina di tesserati della squadra locale deridevano il direttore di gara e continuavano a insultarlo e minacciarlo. Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della gravità dei fatti sopra riportati e del differente grado di partecipazione dei vari tesserati, visti gli artt 6 c.2 e 38 del CGS, DELIBERA 1) di infliggere alla Società Santa Croce la sanzione dell'ammenda di Euro 600,00, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento assunto dai propri tesserati e sostenitori nel corso della gara ed alla fine della stessa; 2) di infliggere alla Società Cellino Calcio la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento assunto dai propri tesserati alla fine della gara; 3) di inibire il Sig. RASCHIATORE Sauro, allenatore della Soc. Santa Croce, fino al 31.01.2024 (art. 36 comma b) CGS); 4) di inibire il Sig. SPECA Stefano, dirigente della Soc. Santa Croce, fino al 13.12.2023; 5) di squalificare i seguenti calciatori della Soc. Santa Croce: - POMPEI Giammaria per 4 gare; - FELICIANI Matteo per 8 gare (art. 36 comma b) CGS)”. L’appellante ha negato con fermezza il verificarsi di contatti fisici tra i propri tesserati e l’arbitro, il quale, peraltro, doveva essere certamente prevenuto nei confronti della A.S.D. Santa Croce, in quanto indicata nel referto come società aggressiva e irrispettosa. Osserva, anzitutto, la Corte che la sanzione inflitta al sig. Stefano Speca non è impugnabile a norma dell’art. 137 C.G.S. in quanto inferiore ad un mese. Quanto, poi, alla squalifica inflitta al calciatore Feliciani Matteo, responsabile di una spinta in danno del direttore di gara, ma senza conseguenza alcuna, la stessa può essere ridotta a n. 6 giornate. Va, invece, confermata la squalifica inflitta al calciatore Pompei il quale, con il suo comportamento, ha, di fatto, causato una rissa generale tra i componenti delle due squadre alla fine dell’incontro. Deve essere, infine, ridotta l’ammenda inflitta alla società Santa Croce, sia in considerazione della categoria di appartenenza, sia perché, per ragioni di equità, deve essere ridotto il divario non giustificabile tra detta sanzione e quella inflitta alla società Cellino Calcio, pur responsabile del parapiglia generale. Al riguardo, peraltro, non trova riscontro nei precedenti della Giustizia Sportiva di questo Comitato Regionale, quanto affermato dal direttore di gara nel suo referto: “Ero stato già avvisato da alcuni miei colleghi e dal custode del campo che il Santa Croce fosse una squadra aggressiva e irrispettosa”. Lo stesso, peraltro, dapprima ha riferito che la gara si era disputata regolarmente con la dicitura “niente da segnalare” e poi ha riferito che dal 21° del II tempo “la partita è diventata impossibile da arbitrare regolarmente. I calciatori e la società di casa, assistiti da tutta la tribuna, (la A.S.D. Santa Croce di Civitella del Tronto ospitava la società Cellino Attanasio nell’impianto di Corropoli, n.d.r.) hanno creato un clima anarchico e terrorizzante” Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,

DELIBERA

di ridurre a 6 giornate la squalifica inflitta al calciatore Feliciani Matteo e di ridurre a € 300,00 (trecento) l’ammenda inflitta alla società A.S.D. Santa Croce. Conferma, nel resto, l’impugnata decisione disponendo accreditarsi la tassa d'appello ove addebitata.

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