C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 04/12/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE È STATA APPLICATA LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA MEDESIMA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO / SPORTLAND CELANO, DISPUTATA IL 12.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 34 del 23.11.2023 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE È STATA APPLICATA LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA MEDESIMA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO / SPORTLAND CELANO, DISPUTATA IL 12.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 34 del 23.11.2023 – C.R.A.).

Con appello del 29.11.2023, la società A.S.D. Tagliacozzo 1923 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione, con conseguente conferma del punteggio acquisito sul campo e, in via subordinata, la ripetizione della gara. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società A.S.D. Tagliacozzo 1923 deve essere dichiarato inammissibile, sia perché proposto tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 76 comma III C.G.S., sia perché sfornito della relativa tassa, non allegata nel preannuncio e nemmeno nello stesso reclamo. Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

 di respingere l'appello e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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