C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 04/12/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA TORANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE TRIPODI DOMENICO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LA NUOVA TORANESE / VALLE DEL VOMANO, DISPUTATA IL 18.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIORNE “A” (C.U. n° 20 del 23.11.2023 – DELEGAZIONE DI TERAMO).
APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA TORANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE TRIPODI DOMENICO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LA NUOVA TORANESE / VALLE DEL VOMANO, DISPUTATA IL 18.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIORNE “A” (C.U. n° 20 del 23.11.2023 – DELEGAZIONE DI TERAMO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Nuova Toranese Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. per avere il Tripodi minacciato di un male ingiusto il direttore di gara. Ha dedotto l’appellante che il fatto incriminato, come confermato dallo stesso direttore di gara dopo la consegna del referto, si riferisce ad un episodio verificatosi nel corso della partita, quando il calciatore effettivamente protestava nei confronti dell’arbitro senza, però, mai sfociare in offese o in atti intimidatori alla sua persona, tanto che non venivano presi provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla A.S.D. Nuova Toranese Calcio deve essere respinto, in quanto le circostanze che il calciatore abbia rivolto minacce all’indirizzo dell’arbitro al termine della gara, si evince chiaramente dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e, segnatamente, dal referto di gara, ove si legge che: “A fine partita espulso Tripodi Domenico N 11 della Nuova Toranese perché veniva con aria minacciosa a pochi centimetri dal volto del sottoscritto dicendo: ti aspetto fuor, non mi importa di essere squalificato ma ti ammazzo”. È certo, quindi, che l’accadimento oggetto di sanzione riguarda un episodio diverso rispetto a quello riferito dalla società appellante, per essere avvenuto a fine gara e con adozione del provvedimento disciplinare dell’espulsione: in tal senso deve solo integrarsi la stringata ed incompleta motivazione del primo giudice, tenuto conto che l’entità della sanzione inflitta dal G.S. è certamente congrua ed adeguata al diverso addebito contestato e, per tale ragione, meritevole di integrale conferma Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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