C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 21/09/2023 – Delibera – Gara del 17/ 9/2023 POLISPORTIVA CONTROGUERRA – BASCIANO PONTEVOMANO
Gara del 17/ 9/2023 POLISPORTIVA CONTROGUERRA - BASCIANO PONTEVOMANO
Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 0; - constatato che al minuto 47' del secondo tempo l'arbitro provvedeva ad espellere per doppia ammonizione il calciatore numero 13 della Soc. Basciano Pontevomano, Sig. Palandrani Luca, nato il 9.4.1990; - accertato, a seguito dei controlli esperiti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore Palandrani Luca, alla data della gara, non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, ai sensi dell'art. 39 delle N.O.I.F. (tesseramento dei calciatori); - visto l'art. 10, comma 6, lett. a) CGS; Delibera 1) di infliggere alla Società Basciano Pontevomano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Pol. Controguerra / Basciano Pontevomano:3 a 0; 2) di inibire il sig. Michetti Elio, dirigente accompagnatore della Soc. Basciano Pontevomano, sino al 27.09.2023; 3) di irrogare alla Soc. Basciano Pontevomano l'ammenda di Euro 100,00; 4) di disporre che il Sig. Palandrani Luca, nato il 9.4.1990, sconterà una giornata di squalifica nella prima gara utile successiva al suo eventuale tesseramento.