C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 02/11/2023 – Delibera – Gara del 1/11/2023 S.VITO 83 L.D.N. – TURRIS CALCIO VAL PESCARA

Gara del 1/11/2023 S.VITO 83 L.D.N. - TURRIS CALCIO VAL PESCARA

Il Giudice Sportivo visto il ricorso della Soc. S. Vito 83 LDN, ritualmente notificato nel rispetto dell’abbreviazione dei termini disposta in esecuzione del C.U. FIGC n. 76/A del 21.08.2023, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 2, poiché la Soc. Turris Calcio Val Pescara avrebbe schierato in campo il giocatore sig. Cicchella Daniel, che risulterebbe squalificato; preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.; tenuto conto delle controdeduzioni fatte pervenire nei termini prescritti dalla Soc. Turris Calcio Val Pescara, con le quali la stessa chiede rigettarsi il ricorso per indeterminatezza e difetto di motivazioni, in quanto nello stesso si fa riferimento ad un calciatore, Cicchella Daniel, che non risulterebbe tesserato con la propria società e che non avrebbe preso parte all'incontro; esaminati gli atti ufficiali di gara e la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale è emerso: = che la Soc. Turris Calcio Val Pescara nella gara dell’1.11.2023 schierava in campo il sig. Cichella Daniel (con qualifica di Capitano e matricola federale n° 4958496), nato il 15.02.1999 e regolarmente tesserato con la stessa; = che il Cichella Daniel risulta squalificato per una gara nella competizione di Coppa Italia Promozione per recidiva in ammonizione (riferimento gara del 4.10.2023), come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 18 del 5.10.2023, e, quindi, non poteva prendere parte all’incontro dell’1.11.2023, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica inflittagli; osservato che l’errore materiale contenuto nel ricorso della Soc. S. Vito 83 LDN, dove il cognome del calciatore squalificato viene riportato in “Cicchella” anziché “Cichella”, non inficia la regolarità del gravame, il quale non risulta per questo indeterminato o immotivato, apparendo chiaro – anche a seguito di riscontro con il referto di gara e i documenti ufficiali in possesso del CRA – che lo stesso fa riferimento al sig. Cichella Daniel, nato il 15.02.1999, regolarmente tesserato con la Soc. Turris Calcio Val Pescara, inserito nella distinta di gara con il numero 5 , peraltro con la qualifica di Capitano e matricola federale n° 4958496, e che ha preso parte all'incontro in oggetto; per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 21, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di infliggere alla Soc. Turris Calcio Val Pescara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di S. Vito 83 LDN / Turris Calcio Val Pescara: 3 a 0; 2. di inibire il sig. Francano Dario dirigente accompagnatore della Soc. Turris Calcio Val Pescara, sino al 8/11/2023; 3. di comminare alla Società Turris Calcio Val Pescara l’ammenda di € 200,00; 4. di accreditare la tassa di reclamo.

 

 

 

 

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