C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 09/11/2023 – Delibera – Gara del 6/11/2023 SAMBUCETO CALCIO – ATHLETIC LANCIANO

Gara del 6/11/2023 SAMBUCETO CALCIO - ATHLETIC LANCIANO

Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 36 del 2° tempo venivano espulsi il calciatore del Sambuceto sig. KOPSHTI Aleks e il calciatore dell'Athletic Lanciano sig. DI BELLO Francesco, per reciproche condotte violente; - a seguito di tali espulsioni si creava un assembramento tra dirigenti e calciatori di entrambe le squadre, che discutevano animatamente, mentre il calciatore dell'Atheltic lanciano DI BELLO Francesco tentava di scavalcare la recinzione del terreno di gioco per raggiungere gli spalti, venendo trattenuto da un dirigente della propria squadra; - a quel punto l'arbitro riteneva essere venute meno le condizioni ambientali per proseguire la direzione dell'incontro e decideva di sospendere definitivamente la gara al minuto 38º del secondo tempo, sul risultato di 1 a 2. - Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, pur meritevoli di sanzioni disciplinari, non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità dei calciatori o del direttore di gara, né l'arbitro riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti, di modo che appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio. Per di più, l'arbitro non ha riferito di aver esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità, né di aver adottato o almeno cercato di adottare i provvedimenti di competenza, previsti in questi casi, prima di decretare la sospensione dell'incontro. Per quanto sopra, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno delle società coinvolte, ritenendo invece di dover disporre la ripetizione dell'incontro. Ai sensi degli artt. 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla segreteria del CRA gli adempimenti conseguenti; 2) di infliggere ad entrambe le Società SAMBUCETO e ATHLETIC LANCIANO l'ammenda di euro 150,00 a titolo di responsabilità oggettiva; 3) di squalificare il giocatore dell'Athletic Lanciano DI BELLO Francesco per 4 gare effettive; 4) di squalificare il giocatore del Sambuceto KOPSHTI Aleks per 2 gare effettive.

 

 

 

 

 

 

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