C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 23/11/2023 – Delibera – Gara del 12/11/2023 TAGLIACOZZO 1923 – SPORTLAND F.C. CELANO
Gara del 12/11/2023 TAGLIACOZZO 1923 - SPORTLAND F.C. CELANO
Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla AS SPORTLAND F.C. CELANO avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 0, per la posizione irregolare del calciatore della A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 sig. Thershalla Vilson, nato in Albania il 31.08.1991, che non risulterebbe regolarmente tesserato con la medesima Società. Preso atto che: - la Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, CGS; - con pec del 17.11.2023 questo GS ha comunicato alle parti la data del 23.11.2023 per la pronuncia sul ricorso, ai sensi dell'art. 67, co. 6, CGS; - la Società resistente, con pec del 20.11.2023, ha presentato proprie controdeduzioni nei termini prescritti dall'art. 67, comma 7, CGS (due giorni prima della data fissata per la pronuncia); - la Società ricorrente, con pec del 21.11.2023, ha rimesso proprie memorie nel rispetto dei medesimi termini (due giorni prima della data fissata per la pronuncia); - la Società resistente con pec del 22.11.2023 ha rimesso ulteriori memorie integrative. - Esaminate le argomentazioni di parte resistente nella memoria trasmessa in data 20.11.2023, la quale eccepisce: 1) "la inammissibilità, nullità, improcedibilità del ricorso in quanto viziato da un evidente ed indubbio errore procedurale", con riferimento al preannuncio di ricorso che riporterebbe, nell'intestazione della pec, il riferimento ad un'altra gara; 2) la "Infondatezza anche nel merito del ricorso", rilevando che: - "In primo luogo, si fa notare che l'art. 40 comma 10 NOIF (sul quale si basa la difesa avversaria) è stato abrogato"; - il "calciatore era già tesserato con il Tagliacozzo tanto che già aveva il proprio numero di matricola 1004286 (All. 4) avendo giocato con ASD Tagliacozzo nel campionato 2022/23. La pratica di tesseramento ex novo posta in essere dall'esponente è stata fatta ad abundantiam poiché non serviva essendo TERSHALLA VILSON già tesserato con ASD Tagliacozzo"; - "la pratica di tesseramento impugnata è stata regolarmente posta in essere dalla sottoscritta Società in data 11.11.23, quindi il giorno prima della partita interessata. Quindi, il 12.11.23 la pratica di tesseramento (All. 3) era stata, senza alcun dubbio, inoltrata alla F.I.G.C. che poi, a causa dei tempi burocratici e di lavoro, l'ha convalidata il 15.11.23. Ciò che è importante ai fini del decidere, però, è che tale convalida ha effetto retroattivo per cui TERSHALLA VILSON ha regolarmente preso parte all'incontro del 12.11.23". Ritenuto di non poter prendere in esame le memorie della Società resistente del 22.11.2023, perché trasmesse oltre i termini di cui all'art. 67, co. 7, CGS. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità, nullità, improcedibilità del ricorso, sollevata dalla Società resistente nelle controdeduzioni del 20.11.2023, si rileva come la stessa risulti infondata poiché l'errore materiale del preannuncio di ricorso, contenuto soltanto nell'oggetto della pec, non ne ha inficiato la validità, non avendo impedito a questo G.S. ed alla parte resistente di identificare agevolmente la gara verso la quale lo stesso era proposto. Nel merito si osserva che, a seguito dei controlli esperiti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato, è emerso che il giocatore Thershalla Vilson ( con status 7 extracomunitario) alla data della gara in epigrafe risultava svincolato e non inserito nel tabulato dei tesserati della Società A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 riportato sul portale della L.N.D., non essendo in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso secondo quanto previsto dall'art. 40-quaterdelle N.O.I.F. a mente del quale la decorrenza del tesseramento di calciatori stranieri per le Società dilettantistiche è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di comunicazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C./Comitato di appartenenza. Risulta, infatti, che alla data della gara tale comunicazione non era stata effettuata e il calciatore non era inserito nel tabulato dei tesserati della Società , anche perché tra i vari documenti richiesti, il certificato di residenza del calciatore, necessario ai fini del completamento della pratica di tesseramento del calciatore extracomunitario, è stato rilasciato dal Comune di Tagliacozzo soltanto il 14.11.2023 e inviato pertanto dalla Società, con firma elettronica dall'area dedicata per effettuare i tesseramenti sempre in data 14.11.23 , pertanto solo due giorni dopo la gara in oggetto. Non sono fondati, pertanto, i rilievi della Società resistente, perché, nelle fattispecie disciplinate dall'art. 40-quater delle NOIF, il perfezionamento del tesseramento non può avere effetti retroattivi.Per quanto riguarda l'errata indicazione nel ricorso dell'art. 40, comma 10, NOIF, si osserva come ai fini dell'ammissibilità del ricorso in ordine allo svolgimento delle gare, proposti ai sensi dell'art. 65,co. 1 lett. d), del C.G.S., non è necessaria l'indicazione delle norme violate essendo sufficiente che il ricorrente illustri argomenti dal cui insieme sia consentito desumere quali norme o principi di diritto siano stati disattesi. Pertanto, l'errata identificazione, da parte della Società ricorrente, delle norme che si ritengono violate non può essere qualificato quale vizio del ricorso, produttivo di effetti negativi sull'esito dello stesso. Ciò anche perché l'accertamento sulla regolarità delle gare impugnate, che implica la considerazione e la valutazione di tutte le norme federali vigenti e non solo di quelle specificatamente indicate nei gravami, è rimessa agli Organi della Giustizia Sportiva ed è un giudizio teso all'individuazione della fattispecie legale cui l'eventuale violazione è astrattamente sussumibile. In definitiva, risulta accertato che il calciatore Thershalla Vilson -tesserato a far data dal 15.11.2023 -non poteva prendere parte alla gara del 12.11.2023, che pertanto deve essere dichiarata irregolare ai sensi dell’art. 10 del C.G.S. per violazione delle disposizioni delle vigenti Norme Organizzative Interne della FIGC da parte della A.S.D. TAGLIACOZZO 1923. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 32 del 16.11.23 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S.,
Delibera
1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla Società A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore della Società AS SPORTLAND F.C. CELANO; 2) di inibire il sig. Ciucci Emanuele, dirigente accompagnatore della A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, sino al 29.11.2023; 3) di irrogare alla medesima Società l'ammenda di Euro 100,00.