C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 07/12/2023 – Delibera – Gara del 26/11/2023 MONTEBELLO DI BERTONA – VICTORIA CROSS ORTONA

Gara del 26/11/2023 MONTEBELLO DI BERTONA - VICTORIA CROSS ORTONA

Il Giudice Sportivo Con ricorso fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali la Società Victoria Cross Ortona ha chiesto dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe (terminata con il risultato di 4 a 2), per una presunta posizione irregolare di un calciatore della squadra avversaria. Nello specifico, la Società ospitante avrebbe fatto prendere parte all'incontro un giocatore non inserito in distinta, subentrato nel corso del secondo tempo con il numero di maglia 13. Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Rilevato che le circostanze riferite nel ricorso non sono riscontrabili nel referto ufficiale di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del vigente C.G.S., perché la distinta dei giocatori della Società Montebello di Bertona, allegata al rapporto arbitrale, pur riportando una correzione risulta sufficientemente chiara nell'indicare che il calciatore con il numero di maglia 13 era il sig. Iannacci Mattia, nato il 19.05.1993, regolarmente tesserato. Né sono emersi elementi tali da far ipotizzare anomalie nelle formalità di riconoscimento dei giocatori da parte dell'arbitro, il quale nel supplemento di rapporto riferisce che la Società Montebello di Bertona ha provveduto a correggere la distinta dei calciatori a lui consegnata, modificando il numero di maglia del calciatore Iannacci Mattia da 14 in 13, il tutto sotto la sua autorizzazione. Considerato che la copia della distinta calciatori consegnata alla Società ospite ed allegata al presente ricorso contiene una numerazione delle maglie dei giocatori parzialmente diversa da quella consegnata all'arbitro, non riportando la correzione della numerazione del calciatore sopra indicato, traendo così in inganno la Società Victoria Cross Ortona che è stata indotta a presentare ricorso avverso la regolarità della gara. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto. Visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 del 30.11.2023,

Delibera

1) di respingere il ricorso della Società Victoria Cross Ortona, disponendo l'addebito della relativa tassa; 2) di convalidare il risultato conseguito sul campo; 3) di comminare alla Società Montebello di Bertona l'ammenda di euro 100,00, per l'errata compilazione della distinta dei calciatori consegnata alla squadra avversaria; 4) di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. Delli Castelli Luciano (Soc. Montebello di Bertona) fino al 13.12.2023.

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