C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 07/12/2023 – Delibera – Gara del 27/11/2023 GIULIANOVA CALCIO 1924 – ANGIZIA LUCO 1925

Gara del 27/11/2023 GIULIANOVA CALCIO 1924 - ANGIZIA LUCO 1925

Il Giudice Sportivo Con ricorso fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali la ASD Angizia Luco chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 7 a 3, deducendo che la ASD Giulianova Calcio avrebbe violato le norme federali che regolamentano l'impiego dei calciatori in relazione all'età nelle competizioni della L.N.D.- Campionato Juniores Regionale-, avendo inserito in distinta il calciatore Maffione Gennaro, nato il 5.08.2003. Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Direttivo del C.R.A. pubblicata sul C.U. n. 84 del 5.05.2023 è stato stabilito che "Alle gare del Campionato Regionale "Juniores -Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1^ gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15^ anno di età. E' consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori fuori quota, nati dal 1^ gennaio 2004 in poi" e che " L'inosservanza delle predette disposizioni relative ai predetti campionati sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni". Richiamato l'art. 10 del CGS, a mente del quale "La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte". Riscontrato, dall'esame degli atti ufficiali di gara, che il suddetto calciatore non è stato schierato in campo, essendo rimasto per tutta la gara in panchina, e che, pertanto, il ricorso risulta infondato. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 del 30.11.2023 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1. di respingere il reclamo, disponendo l'addebito della relativa tassa; 2. di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale Soc. Giulianova Calcio Sig. D'Eusebio Mario fino al 13.12.2023; 3. di confermare il risultato conseguito sul campo: Giulianova Calcio/ Angizia Luco 7 a 3.

 

 

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