F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0141/CSA pubblicata del 19 Febbraio 2024 – FC Bassano S.S.D. a R.L.

 

Decisione/0141/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0190/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0190/CSA/2023-2024, proposto dalla società FC Bassano S.S.D. a R.L. in data 29.01.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 80 del 23.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 2.02.2024, tenutasi in videoconferenza, il dott. Savio Picone.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Bassano Virtus ha proposto reclamo avverso le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 80 del 23 gennaio 2024), in relazione alla gara Bassano / Campodarsego del 21 gennaio 2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Alessandro Zuin per cinque giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, al termine della gara, calciato volontariamente senza violenza il pallone contro il Direttore di gara, colpendolo alla coscia sinistra, causandogli lieve dolore”. Inoltre, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di euro 1.300,00 “Per essere, due propri sostenitori, entrati indebitamente sul terreno di gioco, scavalcando l'apposita recinzione”.

La società reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni.

Quanto alla squalifica per cinque giornate: Zuin avrebbe colpito il pallone quando era posizionato al fianco di un compagno di squadra, intento a guardare la traiettoria del pallone in volo, senza avvedersi della posizione dell'arbitro; in un brevissimo lasso di tempo, Zuin avrebbe conteso il pallone con un calciatore avversario, badando a non scontrarsi col proprio compagno di squadra; così pressato, Zuin avrebbe sbagliato lo stop del pallone, calciandolo lentamente verso l'arbitro, quasi in coincidenza con il fischio che sanciva la fine della gara; sarebbe perciò da escludere l’intenzione di colpire l’arbitro, trattandosi viceversa di un mero errore tecnico del calciatore; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36, primo comma, C.G.S.; la squalifica dovrebbe essere annullata o ridotta.

Quanto all’ammenda: sarebbero state adottate tutte le precauzioni possibili (quali l’impiego di steward, la richiesta di presenza delle Forze dell'Ordine, la lettura dei messaggi antiviolenza prima dell'inizio della gara); nell'imminenza del fatto, l'intervento dei tesserati della società ospitante avrebbe neutralizzato l'unico invasore di campo, poi rientrato negli spalti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 2 febbraio 2024, sono stati uditi il dirigente Antonio Finco e l'avvocato Leonardo Rebecchi.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità delle sanzioni inflitte.

In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione. E’ viceversa ammissibile la produzione di documentazione fotografica riferita all’azione di gioco controversa.

Nel merito, si legge nel referto di gara che Zuin “(…) Al termine della gara, dopo che avevo emesso i tre fischi mentre il pallone era in aria, si impossessava dello stesso e lo calciava volontariamente, senza però usare violenza, contro la mia persona, colpendomi la coscia sinistra e causandomi un lieve dolore”.

Orbene, dalla lettura delle deduzioni della reclamante e dall’esame della documentazione fotografica in atti si desume che Zuin era posizionato tra un compagno di squadra ed un avversario, che verosimilmente non abbia percepito l'esatta posizione dell'arbitro, anche perché intento a guardare la traiettoria della palla in volo, che abbia perciò sbagliato l’arresto della palla, calciandola lentamente verso all'arbitro.

Così ricostruita la particolare dinamica dell'azione, in termini compatibili con quanto riportato nel referto di gara, può ragionevolmente escludersi l'intenzionalità del gesto.

Quanto all’ammenda, il Collegio ritiene eccessiva la quantificazione determinata dal Giudice Sportivo, in considerazione del fatto che la società reclamante ha posto in essere le precauzioni doverose (impiego di steward, richiesta di presenza delle Forze dell'Ordine, lettura dei messaggi antiviolenza prima dell'inizio della gara) e che, nell'imminenza del fatto, proprio l'intervento di tesserati della reclamante - che il referto arbitrale espressamente attesta ("Si segnala comunque il tempestivo intervento di diversi tra calciatori e dirigenti della società ospitante che riaccompagnavano i facinorosi all'esterno del recinto di gioco dove venivano presi in consegna dai Carabinieri") - ha neutralizzato l'invasore di campo, poi rientrato negli spalti.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Bassano Virtus è accolto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce le sanzioni della squalifica del calciatore Zuin Alessandro a 3 (tre) giornate effettive di gara e dell'ammenda inflitta alla reclamante a 650,00.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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