C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 08/01/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ F.C.D. CANISTRO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA CANISTRO / ALANNO, DISPUTATA IL 26.11.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 38 DEL 7.12.2023 – C.R.A.).

 

APPELLO DELLA SOCIETÀ F.C.D. CANISTRO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA CANISTRO / ALANNO, DISPUTATA IL 26.11.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 38 DEL 7.12.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la Società F.C.D Canistro ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso l’esito della gara di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: “Con ricorso ritualmente notificato entro i termini procedurali la A.S.D. Alanno ha chiesto dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe per posizione irregolare di un calciatore avversario, il sig. D' Innocenzo Francesco, che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi perché squalificato per due giornate - calciatori non espulsi – come da C.U. n.32 del 16.11.2023. La ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.; quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. La Società Canistro, nelle proprie controdeduzioni, fa rilevare come il calciatore D'Innocenzo Francesco poteva regolarmente prendere parte all'incontro del26.11.2023, avendo scontato le due giornate di squalifica, che gli erano state inflitte a seguito dell'espulsione avvenuta della gara del 12.11.2023, nelle due partite immediatamente successive del 15.11.2023 (gara di recupero) e del 19.11.2023. Dall'esame della documentazione in possesso del C.R. Abruzzo è emerso che: - il calciatore D'Innocenzo Francesco della F.C.D. Canistro veniva espulso al termine della gara di campionato del 15.11.2023 come da referto arbitrale che costituisce fonte privilegiata di prova per questo G.S.; - lo stesso non prendeva parte alla gara immediatamente successiva, disputatasi il giorno mercoledì 15.11.2023; - con il Comunicato Ufficiale 32 del 16.11.2023 - nella sezione "calciatori non espulsi" - il suddetto calciatore veniva squalificato per due gare effettive; - nella successiva gara del 19.11.2023 non veniva schierato in campo; - nell'ultima gara del 26.11.2023 veniva schierato in campo. Si osserva che, per i campionati regionali della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, l'art. 137, comma 2, del vigente CGS introduce il principio dell'automatismo della sanzione soltanto nel caso di calciatore espulso dal campo, disponendo che "Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo". In base a tale principio, un calciatore non espulso dal campo, ma sanzionato dall'arbitro dopo il triplice fischio finale, non è automaticamente squalificato per la gara immediatamente successiva in assenza di decisione del Giudice Sportivo. Sicché la squalifica inflitta al calciatore non espulso dal campo deve essere scontata dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, mentre nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il medesimo calciatore non è stato schierato nella gara immediatamente successiva intervenuta prima della pubblicazione del Comunicato, lo stesso non avrà utilmente scontato la sanzione. Per quanto sopra esposto, il giocatore D'Innocenzo Francesco non poteva prendere parte all'incontro del 26.11.2023 dovendo ancora scontare un turno di squalifica. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 del C.G.S., DELIBERA - di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla F.C.D. Canistro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; -di comminare alla stessa Società l'ammenda di euro 100,00; -di inibire il Sig. Sammarone Agostino Dirigente Accompagnatore Ufficiale Soc. Canistro l'inibizione fino al 13.12.2023; -di accreditare la relativa tassa di reclamo”. L’appellante ha dedotto l’erroneità della decisione, tenuto conto che il calciatore poteva regolarmente prendere parte all’incontro del 26.11.2023 avendo già scontato le due giornate di squalifica inflittegli, non essendo applicabile al caso in esame la normativa richiamata dal G.S., in quanto, in base al “rapportino” di gara consegnato dall’arbitro al termine della partita, il D’Innocenzo figurava tra i calciatori espulsi, dal che l’automatica preclusione a partecipare alle gare del 15.11.2023 (recupero) e del 19.11.2023. La società controinteressata, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Corte che l’appello deve essere rigettato, con conferma della decisione del G.S. in quanto il cd. “rapportino” non ha alcuna valenza ufficiale, dovendo comunque farsi riferimento, anche ai fini disciplinari, ai comunicati ufficiali che, del resto, si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 3 C.G.S. Pertanto al 16.11.2023, data di pubblicazione del C.U. n° 32, l’appellante sapeva che il D’Innocenzo non era stato espulso, con la conseguenza che le due giornate di squalifica inflitte dovevano essere scontate nelle gare del 19.11.2023 e del 26.11.2023. Per questi motivi, la Corte,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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