C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/01/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATESSA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 1.200,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE UN INCONTRO A PORTE CHIUSE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA CALCIO – CASOLANA, DISPUTATA IL 10.12.2023 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “C” (C.U. n° 41, DEL 14.12.2023 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATESSA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 1.200,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE UN INCONTRO A PORTE CHIUSE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA CALCIO – CASOLANA, DISPUTATA IL 10.12.2023 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “C” (C.U. n° 41, DEL 14.12.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Atessa ha impugnato la decisione in epigrafe specificata, adottata dal G.S.: “Perché, durante la gara, propri sostenitori rivolgevano insulti e minacce alla terna arbitrale e attingevano l'A.A.N.2 con sputi e acqua. Gli stessi sostenitori, inoltre, rivolgevano insulti contenenti frasi discriminatorie per motivi di razza nei confronti di calciatore di colore della squadra avversaria. Al termine della gara, dirigente della squadra locale, non identificato, assumeva comportamento antisportivo e irriguardoso nei confronti della terna arbitrale. Rapporti A., AA1 e AA2”. Ha dedotto l’appellante la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione delle sanzioni, tenuto conto dell’assenza di recidiva grave in stagione, di quanto predisposto dal punto di vista dell’ordine pubblico, delle mancate conseguenze alla terna arbitrale, del mancato comportamento irriguardoso e antisportivo nei confronti della terna arbitrale, del mancato comportamento discriminatorio in quanto nella squadra avversaria non era presente giocatore straniero o di colore. Ha chiesto, quindi, in via principale l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione dell’ammenda all’insegna dei criteri di equità e di gradualità in relazione al campionato di competenza e rapportandola al fatto storico realmente accaduto. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società A.S.D. Atessa deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente va rilevato che la gravità del comportamento tenuto dai sostenitori della Società Atessa, soprattutto con riferimento agli sputi indirizzati all’assistente arbitrale n. 2, giustifica l’adozione e la conferma del provvedimento della disputa di una gara da svolgere a porte chiuse. Quanto, invece, alla sanzione dell’ammenda, ritiene la Corte che la stessa possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che, comunque, la terna arbitrale, a fine gara, è uscita dall’impianto senza particolari conseguenze, Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale, in parziale riforma dell’impugnata decisione,

DELIBERA

 di ridurre l’ammenda inflitta alla società A.S.D. Atessa Calcio ad € 800,00, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

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