C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/01/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS CERRATINA AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA € 400,00; OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; SQUALIFICA AL CALCIATORE PETRUCCI DOMENICO PER QUATTRO TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CERRATINA / VILLA S. SEBASTIANO, DISPUTATA IL 17.12.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIORNE “A” (C.U. n° 43 del 22.12.2023 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS CERRATINA AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA € 400,00; OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; SQUALIFICA AL CALCIATORE PETRUCCI DOMENICO PER QUATTRO TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CERRATINA / VILLA S. SEBASTIANO, DISPUTATA IL 17.12.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIORNE “A” (C.U. n° 43 del 22.12.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Vis Cerratina ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni: “- Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue: - al minuto 30 del primo tempo veniva allontanato il sig. DI RENZO ALESSIO, massaggiatore del Villa S. Sebastiano, per proteste; - al minuto 40 del primo veniva allontanato il sig. RUFINI BRUNO, dirigente del Villa S. Sebastiano che ricopriva il ruolo di assistente di parte, perché inveiva costantemente con ampi gesti provocatori contro alcune persone presenti sugli spalti. Lo stesso, una volta uscito dal terreno di gioco ed essere giunto sotto la tribuna, si abbassava i pantaloni mostrando le terga ai tifosi locali, contribuendo ad aggravare il clima di tensione che si era creato; - al minuto 45 + 2 del primo tempo veniva allontanato il calciatore del Vis Cerratina BODESCU ANDREI per doppia ammonizione; - al minuto 30 del secondo tempo, la gara veniva sospesa per circa 3 minuti a causa di un parapiglia sugli spalti, che vedeva coinvolti tifosi di entrambe le squadre e che non consentiva un regolare e sereno svolgimento dell'incontro; - al minuto 45 del secondo tempo l'arbitro, mentre si apprestava ad assegnare 6 minuti di recupero, si avvedeva di un'animata discussione tra le due panchine causata da uno scontro, in atto tra la recinzione del campo e gli spogliatoi, che vedeva coinvolti il calciatore del Vis Cerratina PETRUCCI DOMENICO, precedentemente sostituito, che afferrava con entrambe le mani il massaggiatore del Villa S. Sebastiano DI RENZO ALESSIO, precedentemente espulso, sbattendolo con forza contro la porta dello spogliatoio; - successivamente una persona presente in tribuna, chiaramente riconducibile alla Società ospite perché, pur non inserito in distinta, nel pre-partita consegnava all'arbitro i documenti ufficiali del Villa S. Sebastiano e collaborava al controllo delle divise, scavalcava le ringhiere degli spalti e colpiva con alcuni pugni in pieno volto il signor PETRUCCI; - da questi avvenimenti ne scaturiva una rissa che vedeva coinvolti la maggior parte dei tesserati di entrambe le squadre, compresi i calciatori in campo e quelli presenti in panchina, che nel parapiglia l'arbitro non riusciva ad identificare, i quali si affrontavano sullo spazio davanti gli spogliatoi sotto la tribuna; - dopo circa 7 minuti, non riuscendo a riportare la calma e con la maggior parte dei calciatori di entrambe le squadre fuori controllo, l'arbitro si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara non ravvisando più le condizioni ambientali per proseguire l'incontro. - Considerato: - che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, attribuibili ad ambedue le Società pur con diverso grado di responsabilità, hanno influito sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale, tenendo conto che la decisione di sospendere l'incontro, che in quel momento si trovava sul risultato di 2 a 3 in favore della squadra ospite, non ha consentito di svolgere i 6 minuti di recupero che l'arbitro era in procinto di assegnare; - che, pertanto, i gravi comportamenti dei dirigenti e dei calciatori delle due squadre, oltre che dei sostenitori e della persona non inserita in distinta entrata nell'impianto sportivo (chiaramente riconducibile alla società ospite), giustificano l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno di entrambe. - Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. Per tutto quanto sopra esposto, visti gli articoli 6, 10 e 38 del CGS,

DELIBERA

1) di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di o a 3; 2) di obbligare entrambe le Società a disputare una gara a porte chiuse; 3) di infliggere alla Società Vis Cerratina l'ammenda di euro 400,00; 4) omissis; 5) omissis; 6) di squalificare i seguenti calciatori del Vis Cerratina: - PETRUCCI DOMENICO per 4 gare; - BODESCU ANDREI per 1 gara.”. La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione, quanto alla perdita della gara, all’ammenda e all’obbligo di disputare una partita a porte chiuse, che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto doveva ascriversi al comportamento dei dirigenti della società Villa San Sebastiano e, segnatamente, dei dirigenti Rufini Bruno, Di Renzo Alessio e Martini Lucio, quest’ultimo indicato dalla medesima quale il soggetto che aveva scavalcato la balaustra e che, alla data della gara, risultava inibito a svolgere qualsiasi attività, come da C.U. n° 41 del 14.12.2023; 2) quanto alla squalifica del calciatore Petrucci, l’assoluta sproporzione rispetto all’accaduto non essendo il comportamento del proprio tesserato di particolare violenza o gravità, poiché intervenuto in difesa di un proprio compagno di squadra insultato dal Di Renzo per il colore della pelle mentre effettuava il riscaldamento per una successiva sostituzione, circostanza non rilevata dal direttore di gioco ed invocata, in ogni caso, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 CGS. Osserva la Corte che l’appello della società Vis Cerratina può essere accolto solo con riferimento alla sanzione della gara da disputare a porte chiuse. Ed infatti, se è vero come è vero, che il comportamento di tutti i calciatori delle due squadre hanno dato origine alle ripetute risse che si sono verificate in campo, con la conseguente impossibilità di far disputare i minuti di recupero, è altrettanto vero che gli episodi che hanno originato la reazione del pubblico ospitante sono stati causati dai dirigenti della società ospitante, i quali hanno messo in atto comportamenti gravi e provocatori tanto da giustificare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di primo grado. Ritiene pertanto la corte di confermare la sanzione della perdita della gara anche in danno della società Vis Cerratina e di confermare altresì la sanzione pecuniaria adottata nei suoi confronti. Allo stesso modo deve essere confermata la squalifica inflitta al calciatore Petrucci responsabile di un atto di violenza nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria, comportamento che ha originato la rissa tra i calciatori di entrambe le squadre. Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale

DELIBERA

di revocare la sanzione della disputa della gara a porte chiuse inflitta alla società appellante e di confermare, nel resto, le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.

 

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