C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/01/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0; AMMENDA € 600,00; OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; INIBIZIONE AL DIRIGENTE RUFINI BRUNO FINO AL 18.12.2024; INIBIZIONE AL DIRIGENTE DI RENZO ALESSIO FINO AL 28.2.2024) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CERRATINA / VILLA S. SEBASTIANO, DISPUTATA IL 17.12.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 43 del 22.12.2023 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0; AMMENDA € 600,00; OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; INIBIZIONE AL DIRIGENTE RUFINI BRUNO FINO AL 18.12.2024; INIBIZIONE AL DIRIGENTE DI RENZO ALESSIO FINO AL 28.2.2024) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CERRATINA / VILLA S. SEBASTIANO, DISPUTATA IL 17.12.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 43 del 22.12.2023 – C.R.A.).

Con appello del 28.12.2023, la società A.S.D. Villa S. Sebastiano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni: “- Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue: - al minuto 30 del primo tempo veniva allontanato il sig. DI RENZO ALESSIO, massaggiatore del Villa S. Sebastiano, per proteste; - al minuto 40 del primo veniva allontanato il sig. RUFINI BRUNO, dirigente del Villa S. Sebastiano che ricopriva il ruolo di assistente di parte, perché inveiva costantemente con ampi gesti provocatori contro alcune persone presenti sugli spalti. Lo stesso, una volta uscito dal terreno di gioco ed essere giunto sotto la tribuna, si abbassava i pantaloni mostrando le terga ai tifosi locali, contribuendo ad aggravare il clima di tensione che si era creato; - al minuto 45 + 2 del primo tempo veniva allontanato il calciatore del Vis Cerratina BODESCU ANDREI per doppia ammonizione; - al minuto 30 del secondo tempo, la gara veniva sospesa per circa 3 minuti a causa di un parapiglia sugli spalti, che vedeva coinvolti tifosi di entrambe le squadre e che non consentiva un regolare e sereno svolgimento dell'incontro; - al minuto 45 del secondo tempo l'arbitro, mentre si apprestava ad assegnare 6 minuti di recupero, si avvedeva di un'animata discussione tra le due panchine causata da uno scontro, in atto tra la recinzione del campo e gli spogliatoi, che vedeva coinvolti il calciatore del Vis Cerratina PETRUCCI DOMENICO, precedentemente sostituito, che afferrava con entrambe le mani il massaggiatore del Villa S. Sebastiano DI RENZO ALESSIO, precedentemente espulso, sbattendolo con forza contro la porta dello spogliatoio; - successivamente una persona presente in tribuna, chiaramente riconducibile alla Società ospite perché, pur non inserito in distinta, nel pre-partita consegnava all'arbitro i documenti ufficiali del Villa S. Sebastiano e collaborava al controllo delle divise, scavalcava le ringhiere degli spalti e colpiva con alcuni pugni in pieno volto il signor PETRUCCI; - da questi avvenimenti ne scaturiva una rissa che vedeva coinvolti la maggior parte dei tesserati di entrambe le squadre, compresi i calciatori in campo e quelli presenti in panchina, che nel parapiglia l'arbitro non riusciva ad identificare, i quali si affrontavano sullo spazio davanti gli spogliatoi sotto la tribuna; - dopo circa 7 minuti, non riuscendo a riportare la calma e con la maggior parte dei calciatori di entrambe le squadre fuori controllo, l'arbitro si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara non ravvisando più le condizioni ambientali per proseguire l'incontro. - Considerato: - che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, attribuibili ad ambedue le Società pur con diverso grado di responsabilità, hanno influito sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale, tenendo conto che la decisione di sospendere l'incontro, che in quel momento si trovava sul risultato di 2 a 3 in favore della squadra ospite, non ha consentito di svolgere i 6 minuti di recupero che l'arbitro era in procinto di assegnare; - che, pertanto, i gravi comportamenti dei dirigenti e dei calciatori delle due squadre, oltre che dei sostenitori e della persona non inserita in distinta entrata nell'impianto sportivo (chiaramente riconducibile alla società ospite), giustificano l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno di entrambe. - Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. Per tutto quanto sopra esposto, visti gli articoli 6, 10 e 38 del CGS DELIBERA 1) di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di o a 3; 2) di obbligare entrambe le Società a disputare una gara a porte chiuse; 3) di infliggere alla Società Vis Cerratina l'ammenda di euro 400,00; 4)di infliggere alla Soc. Villa S.Sebastiano l’ammenda di euro 600,00 ; 5) di inibire i seguenti dirigenti del Villa S.Sebastiano , Rufini Bruno fino 18.12.2024 , Di Renzo Alessio fino al 28.02.2024 ; 6) di squalificare i seguenti calciatori del Vis Cerratina: - PETRUCCI DOMENICO per 4 gare; - BODESCU ANDREI per 1 gara.”. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società Villa S. Sebastiano deve essere respinto siccome irricevibile in quanto proposto e depositato in data 28.12.2023 e cioè dopo la scadenza del termine di giorni 5 dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (C.U. n. 43 del 22.12.2023) di cui all’art. 76 comma 3, CGS. Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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