C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 29/01/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS VASTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 250,00; INIBIZIONE DIRIGENTE DERMILIO GIOVANNI FINO AL 14.2.2024) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS VASTO / CEPAGATTI, DISPUTATA IL 14.1.2024 PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, (C.U. n° 48 del 18.1.2024 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS VASTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 250,00; INIBIZIONE DIRIGENTE DERMILIO GIOVANNI FINO AL 14.2.2024) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS VASTO / CEPAGATTI, DISPUTATA IL 14.1.2024 PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, (C.U. n° 48 del 18.1.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Virtus Vasto ha impugnato e chiesto l’annullamento dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (ammenda) “Perché propri sostenitori nel corso dell'intervallo sostavano indebitamente dinanzi gli spogliatoi. Nonostante l'invito rivolto dall'arbitro ai dirigenti locali di allontanare i suddetti sostenitori, al termine dell'incontro due persone di giovane età, entravano nuovamente all'interno dell'impianto sportivo e rivolgevano insulti e minacce nei confronti di calciatori avversari colpendo uno di loro, senza conseguenze. Sanzione determinata anche in considerazione della categoria di appartenenza”; (Dermilio Giovanni) “Dirigente ufficiale addetto all'arbitro, durante l'intervallo e alla fine della gara, non impediva l'accesso di sostenitori locali che mettevano in atto comportamento violento e ingiurioso nei confronti di calciatori avversari. Sanzione determinata anche in considerazione della categoria di appartenenza”. La società ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’adozione delle impugnate sanzioni, quanto all’ammenda, perché precedentemente alla gara in esame veniva disputato un altro incontro di calcio nel quale la società ospitante era la A.S.D. P.G.S. Vigor Don Bosco, onde l'immediata successione degli incontri determinava la presenza all'interno dell'area destinata ai tesserati di soggetti estranei all’appellante, tra i quali due ragazzi non identificati (di cui uno della A.S.D. P.G.S. Vigor Don Bosco) responsabili degli episodi contestati; quanto all’inibizione, per le medesime ragioni, non trattandosi di “sostenitori locali” bensì di tesserati di altra/e società presenti all'interno dell'area di gioco, nessuna responsabilità poteva essere imputata al dirigente il quale non poteva, in qualità di dirigente ufficiale addetto all'arbitro, impedire l'accesso a soggetti già presenti all'interno dell'area di gara. Osserva la Corte che, preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’inibizione inflitta al dirigente Dermilio Giovani a norma dell’art. 137 comma 3 lett. b) C.G.S. Quanto alla sanzione dell’ammenda, premesso che l’audizione del custode del campo non è prevista dalla normativa e sarebbe, comunque, superflua alla luce dei chiari riferimenti contenuti nel referto arbitrale, ritiene la Corte che la stessa debba essere confermata siccome congrua ed adeguata al comportamento dei sostenitori dell’appellante. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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