C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 29/01/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. VALLE DEL VOMANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIMINA MARTINO PER CINQUE TURNI EFFETTIVI, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE DEL VOMANO / ROCCA SANTA MARIA, DISPUTATA IL 13.1.2024 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 26 del 18.1.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. VALLE DEL VOMANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIMINA MARTINO PER CINQUE TURNI EFFETTIVI, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE DEL VOMANO / ROCCA SANTA MARIA, DISPUTATA IL 13.1.2024 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 26 del 18.1.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

Con appello del 20.1.2024, la società A.P.D. Valle del Vomano ha impugnato la sanzione sopra specificata deducendo l’insussistenza degli addebiti contestati al proprio tesserato, reo, a fine gara, di avere colpito con un calcio un avversario, di avere irriso il provvedimento del direttore di gara e di avere provocato i tifosi e i calciatori avversari, rientrando solo a viva forza negli spogliatoi con l’ausilio di tesserati della propria compagine. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società A.P.D. Valle del Vomano deve essere dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 2 C.G.S., in quanto non preceduto dal relativo preannuncio. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.

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