C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 12/02/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CELANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE RANIERI SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA 2000 CALCIO MONTESILVANO / CELANO CALCIO, DISPUTATA IL 22.1.2024 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, GIRONE “A” (C.U. n° 49 del 25.1.2024 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CELANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE RANIERI SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA 2000 CALCIO MONTESILVANO / CELANO CALCIO, DISPUTATA IL 22.1.2024 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, GIRONE “A” (C.U. n° 49 del 25.1.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Celano Calcio ha impugnato e chiesto l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Ranieri Simone: “Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara che si concretizzava in più contatti fisici. (Art. 36 CGS)”. Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento. La società Celano Calcio ha impugnato la decisione del G.S. sostenendo che il gesto compiuto dal calciatore Ranieri Simone doveva ritenersi di lieve entità e, come tale, non meritevole della massima sanzione. A seguito della riforma dell’art. 36 C.G.S., introdotta dal C.U. 165/A della F.I.G.C. del 20.4.2023, il G.S., ai sensi della lett. b della stessa norma, deve applicare la sanzione della squalifica per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irregolare nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Nel caso di specie, il calciatore Ranieri, dopo avere commesso un fallo, rivolgeva plateali proteste, metteva le mani sull’arbitro e, mentre si allontanava, tirava una lieve spallata allo stesso. Trattandosi, quindi, di una azione violenta con contatto fisico, il G.S. non poteva non applicare l’impugnata sanzione. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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