C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 12/02/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY FRENTANA 2020 AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE VALERIO VALERIO FINO AL 27.3.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY FRENTANA 2020/CASOLANA, DISPUTATA IL 29.1.2024 PER IL CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE, GIRONE “C” (C.U. n° 25 DELL’1.2.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY FRENTANA 2020 AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE VALERIO VALERIO FINO AL 27.3.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY FRENTANA 2020/CASOLANA, DISPUTATA IL 29.1.2024 PER IL CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE, GIRONE “C” (C.U. n° 25 DELL’1.2.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy Frentana 2020 ha impugnato e chiesto l’annullamento, ovvero in subordine la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. nei confronti del dirigente Valerio: “Poiché, dopo essersi scambiati pesanti insulti con l'allenatore avversario, venivano alle mani fino a che interveniva I'arbitro per separarli. Sanzione aggravata dal fatto di aver così disatteso al ruolo di allenatore in un campionato giovanile”. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Ha dedotto l’appellante che, contrariamente a quanto risulta dal referto arbitrale, il dirigente sanzionato e quello della Casolana, D’Ortona, non sono mai venuti alle mani, limitandosi ad uno scambio verbale. Risulta, invece, dal referto arbitrale che in un primo tempo lo scontro è stato solo verbale, successivamente gli stessi sono arrivati a quello fisico. Con lo stesso referto, il direttore di gara ha riferito che i contendenti hanno offerto “uno spettacolo indegno e non meritevole di un consesso sportivo tra giovani”. Tanto basta per dichiarare infondato l’appello e respingere il ricorso. La decisione del primo giudice va, pertanto, confermata anche per quanto riguarda la “sanzione aggravata dal fatto di aver così disatteso al ruolo di allenatore in un campionato giovanile”. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

 

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