C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 12/02/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VITO 83 L.D.N. AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE PRESIDENTE CATENARO VALERIO ANTONIO FINO AL 14.2.2024; AMMENDA € 500,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITO 83 / SPORTING ALTINO, DISPUTATA IL 21.1.2024 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “C”, (C.U. n° 49 del 25.1.2024 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VITO 83 L.D.N. AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE PRESIDENTE CATENARO VALERIO ANTONIO FINO AL 14.2.2024; AMMENDA € 500,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITO 83 / SPORTING ALTINO, DISPUTATA IL 21.1.2024 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “C”, (C.U. n° 49 del 25.1.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. San Vito 83 L.D.N. ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Catenaro Valerio Antonio) “Presidente della squadra locale, non inserito in distinta, nel corso della gara stazionava sulle tribune e in più occasioni assumeva comportamento irriguardoso nei confronti della terna arbitrale. Alla fine dell’incontro, entrava all’interno dell’impianto sportivo e rivolgeva insulti e minacce alla terna arbitrale.(Rapporto A.A.N.2)”; (ammenda) “Perché nel corso del secondo tempo propri sostenitori lanciavano oggetti in campo, senza conseguenze, e attingevano con più sputi sputi l'A.A.N.2, nel mentre gli rivolgevano insulti e minacce (Rapporto A.A.N.2.”. La società ha dedotto l’eccessività delle sanzioni in quanto, da un lato, il Presidente Catenaro si era reso effettivamente responsabile delle sole frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e dell’A.A. n° 2, ma non di minacce; dall’altro, per essere stato raggiunto l'A.A.N.2 dall’acqua contenuta in alcuni bicchieri di plastica lanciati in aria da alcuni "tifosi" dalle tribune verso il terreno di gioco e non da sputi, circostanza, quest’ultima, inverosimile tenuto conto che la tribuna dista dal terreno di gioco oltre cinque metri lineari e che tra le due intercorre anche una recinzione rigida di oltre due metri. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società S. Vito 83 deve essere respinto siccome inammissibile. Quanto alla sanzione dell’inibizione inflitta al Presidente della società fino al 14.2.2024, la stessa non può essere impugnata ai sensi dell’art. 137 comma III C.G.S., in quanto inferiore a un mese. Quanto, invece, alla sanzione dell’ammenda di € 500,00, l’appello deve essere dichiarato ugualmente inammissibile, siccome sottoscritto dal Presidente della società che, in quanto colpito dall’inibizione di cui sopra, non aveva il potere di rappresentanza della società e non avrebbe potuto, quindi, sottoscrivere il ricorso. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

 

 

 

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