C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. BELLARIVA VIRTUS Avverso squalifica dei calciatori Emanuele MARINARO e Igor MULARONI per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 33 del 18/10/2023 Gara: Misano / Bellariva Virtus del 15.10.2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. BELLARIVA VIRTUS Avverso squalifica dei calciatori Emanuele MARINARO e Igor MULARONI per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 33 del 18/10/2023 Gara: Misano / Bellariva Virtus del 15.10.2023

 La società SSD Bellariva Virtus reclama avverso i provvedimenti disciplinari sopra menzionati richiedendo per il calciatore Marinaro la revisione della sanzione comminatagli in quanto ritenuta eccessiva e per il calciatore Mularoni la cancellazione o in subordine la riduzione della relativa squalifica. La società reclamante ammette che il proprio giocatore Marinaro ha effettivamente rivolto una frase offensiva all’indirizzo dell’arbitro, per la quale si scusa con lo stesso ufficiale di gara sia a nome del tesserato che della società, ma afferma che detta frase sarebbe stata pronunciata d’istinto e dettata dal nervosismo creatosi in una fase particolarmente concitata della partita. Riguardo invece al calciatore Mularoni la reclamante nega che questi a fine gara abbia mai avvicinato l’arbitro rivolgendogli insulti e adombra che il direttore di gara possa essere incorso in un errore di persona.

La società Bellariva Virtus che nel proposto reclamo ha espressamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione, ma viene sentita per telefono in persona di un proprio rappresentante, il quale si richiama alle argomentazioni esposte nel reclamo e, ribadendo la propria versione dei fatti e le critiche nei confronti dell’operato dell’arbitro, si riporta alle conclusioni ivi precisate insistendo, in particolare, sul fatto che in relazione alla condotta attribuita al calciatore Mularoni lo stesso ufficiale di gara potrebbe essere incorso in uno scambio di persona. Il reclamo della società Bellariva Virtus non può essere accolto perché fondato su argomentazioni inconsistenti per quanto riguarda il comportamento del calciatore Emanuele Marinaro e, in relazione alla condotta del calciatore Igor Mularoni, su affermazioni nettamente smentite da quanto riportato sul referto di gara redatto in maniera chiara, precisa e inequivocabile dall’arbitro che ha diretto l’incontro. A giudizio della Corte il Giudice sportivo regionale ha correttamente interpretato le risultanze ufficiali inquadrando le condotte di entrambi i suddetti calciatori nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva – condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara – e applicando la sanzione minima edittale prevista dalla suddetta norma nella sua nuova formulazione adottata dal legislatore sportivo a tutela della dignità personale e dell’incolumità fisica degli ufficiali di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società SSD Bellariva Virtus il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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