C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CIMONE FOOTBALL CLUB A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Gioele ORI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Modena pubblicata nel C.U. nr. 243 del 31/10/2023 Gara: Cimone F.C. / C.R.P. Pietro Bortolotti del 29.10.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CIMONE FOOTBALL CLUB A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Gioele ORI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Modena pubblicata nel C.U. nr. 243 del 31/10/2023 Gara: Cimone F.C. / C.R.P. Pietro Bortolotti del 29.10.2023

La società Cimone F.C. ASD ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra menzionata sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo di Modena chiedendone una riduzione a 2 sole giornate. La reclamante ammette che il calciatore Ori ha reagito a un fallo di gioco subito da un avversario senza tuttavia colpirlo con uno schiaffo al volto, ma solo con una spinta che non avrebbe provocato danni fisici al calciatore della Pietro Bortolotti e che pertanto una squalifica per sole due giornate sembrerebbe più appropriata al caso di specie. La società Cimone F.C. che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, presi in rassegna gli atti ufficiali e sentito l’arbitro della gara che ha confermato integralmente quanto riportato sul referto a riguardo della condotta del calciatore Gioele Ori, la Corte ritiene non meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla società Cimone FC. Il comportamento attuato dal suddetto calciatore è stato infatti correttamente considerato dal Giudice sportivo come una condotta violenta nei confronti di un avversario e la relativa sanzione disciplinare appare del tutto appropriata e conforme a quanto disposto dall’articolo 38 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società Cimone Football Club il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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