C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. FIORANO S.R.L. Avverso sanzione della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 23 del 26/10/2023 Gara: Fiorano / Colombaro del 14.10.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. FIORANO S.R.L. Avverso sanzione della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 23 del 26/10/2023 Gara: Fiorano / Colombaro del 14.10.2023

La società A.C. Fiorano ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo di Modena le ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara in parola per 0 a 3 ritenendola oggettivamente responsabile del mal funzionamento dell’impianto di illuminazione che ha costretto l’arbitro a sospendere la gara alla fine del primo tempo non avendo la stessa Fiorano fornito alcuna documentazione giustificativa in grado di dimostrare che il guasto fosse imputabile a un evento esterno e a lei non imputabile. A supporto del reclamo alla Corte sportiva d’appello territoriale la società reclamante produce una comunicazione via mail inviata dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione Urbana del Comune di Fiorano Modenese, proprietario dell’impianto sportivo, in cui si attesta che per un guasto improvviso e non prevedibile due fari si sarebbero bruciati in contemporanea facendo saltare il differenziale dell’intera torre faro, aggiungendo che la stessa amministrazione comunale ha provveduto a ordinare nuovi fari. In considerazione dell’attestazione rilasciata dal Comune di Fiorano Modenese e del fatto che la giornata di sabato in cui si svolgeva l’incontro rendeva praticamente impossibile sia per l’amministrazione comunale sia per la società ospitante l’effettuazione di operazioni d’emergenza atte a porre rimedio al guasto all’impianto d’illuminazione, il Fiorano chiede che venga disposta la ripetizione della gara. La società A.C. Fiorano che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Del pari non è presente e non ha depositato memorie difensive la società cointeressata, ASD Colombaro, per quanto risulta esserle stato regolarmente notificato il presente reclamo. Questa Corte sportiva d’appello territoriale dopo aver letto il reclamo corredato dalla dichiarazione ufficiale dell’amministrazione comunale di Fiorano Modenese e preso visione del rapporto redatto dall’arbitro della gara, si richiama alla decisione dell’allora Alta Corte di Giustizia Sportiva nr. 17 del 24 giugno 2014 che esaminando una fattispecie non dissimile da quella in rassegna e che aveva interessato una società di calcio dilettante, ha finito per escludere la responsabilità oggettiva in capo alla società sportiva ospitante per il mancato svolgimento dell’incontro in conseguenza di un guasto all’impianto di illuminazione del campo sportivo ritenendo interrotto il nesso causale tra la condotta della società e l’evento costituito dal guasto. Questa Corte ritiene che anche nel caso di specie si possa considerare superato il principio della responsabilità oggettiva in capo alla società ospitante poiché in forza di quanto ufficialmente attestato dall’ufficio tecnico del Comune di Fiorano Modenese, il guasto registratosi a due fari dell’impianto d’illuminazione del campo sportivo comunale può effettivamente essere considerato come un evento eccezionale e non prevedibile che, come tale, non può essere ascritto a una società dilettantistica che, su concessione comunale, utilizza detto impianto sportivo per la disputa delle gare interne delle proprie squadre che militano nei campionati di calcio dilettante e giovanile a cui sono iscritte. In considerazione di quanto precede la Corte reputa equo accogliere il reclamo, annullare la sanzione della perdita della gara e disporre la prosecuzione dell’incontro dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara, vale a dire con la disputa dell’intero secondo tempo e con il punteggio fino a quel momento acquisito sul campo di 3 a 1 a favore della compagine under 17 del Fiorano Calcio.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e dispone la prosecuzione della gara con la disputa del secondo tempo Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo

 

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