C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 15.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FAENZA CALCIO S.S.D. A.R.L. Avverso squalifica del calciatore Manuel PRATI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 03/11/2023 Gara: Sampierana / Faenza del 1.11.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FAENZA CALCIO S.S.D. A.R.L. Avverso squalifica del calciatore Manuel PRATI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 03/11/2023 Gara: Sampierana / Faenza del 1.11.2023

La società Faenza Calcio reclama avverso il provvedimento disciplinare di cui sopra inflitto al proprio calciatore Manuel Prati sostenendo che l’arbitro sarebbe incorso in un errore di persona allorché ha attribuito al calciatore Prati un’espressione ingiuriosa a lui indirizzata posto che il suddetto calciatore del Faenza non avrebbe avuto motivi per protestare nei confronti del direttore di gara avendo questi assunto una decisione tecnica a favore della sua squadra e anche perché nella circostanza il calciatore si trovava alle spalle dell’arbitro che potrebbe verosimilmente averlo scambiato per un giocatore della Sampierana. Per i motivi come sopra riassunti la società reclamante richiede l’annullamento dell’impugnata squalifica ovvero, in subordine, una sua riduzione. La società Faenza Calcio che nel proposto reclamo ha chiesto di essere sentita non ha potuto, per sopravvenuti impedimenti di ordine oggettivo, presenziare fisicamente all’odierna riunione per cui viene sentita per telefono in persona di un proprio dirigente, il quale si richiama alle argomentazioni addotte a sostegno del proposto atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha precisato che ha seguito di una propria decisione tecnica a favore del Faenza, il calciatore Manuel Prati, numero 5 della stessa società Faenza Calcio, gli si è avvicinato e ponendosi di fronte a lui gli ha chiesto a voce alta la ragione per cui non aveva ammonito il calciatore della Sampierana reo del fallo rivolgendogli nel contempo un’espressione ingiuriosa e subendo perciò la seconda ammonizione con conseguente espulsione dal terreno di gioco. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara la Corte ritiene che la condotta irriguardosa attuata dal calciatore Manuel Prati nei confronti dell’ufficiale di gara integri la fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS e che pertratto la squalifica inflittagli dal Giudice sportivo vada confermata nella sua integralità.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società Faenza Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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