C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 15.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D.R.L. CATTOLICA CALCIO 1923 S.G. Avverso squalifica del campo per una giornata di gara e ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 03/11/2023 Gara: Cattolica Calcio / Misano del 1.11.2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D.R.L. CATTOLICA CALCIO 1923 S.G. Avverso squalifica del campo per una giornata di gara e ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 03/11/2023 Gara: Cattolica Calcio / Misano del 1.11.2023

 La società SSDRL Cattolica Calcio 1923 reclama avverso i provvedimenti disciplinari sopramenzionati disposti dal Giudice sportivo regionale per non aver rispettato un precedente provvedimento che le imponeva di disputare 5 gare ufficiali a porte chiuse. Con un atto d’impugnazione particolarmente dettagliato e articolato nonché corredato da una corposa documentazione probatoria che in ragione del principio di sinteticità si dà per letto, la società reclamante contesta la circostanza della presenza di propri sostenitori dietro la recinzione dell’impianto sportivo che ha portato il Giudice sportivo del CRER ad assumere le impugnate decisioni sostenendo che “le persone poste dietro le due reti di recinzione si trovavano su un campo e su una proprietà privata confinante con lo stadio Calbi, ma differenti dal campo del Cattolica, terreni su cui il Cattolica non ha e non aveva alcun potere, giacché esterni alla struttura sportiva di sua pertinenza”. Per le ragioni come sopra succintamente riassunte e riaffermando di aver fatto di tutto per ottemperare alla sanzione della disputa di 5 gare a porte chiuse in precedenza irrogatale chiedendo e ottenendo al riguardo anche la collaborazione della locale stazione dei Carabinieri, il Cattolica Calcio 1923 conclude con la richiesta, in via principale, dell’annullamento delle sanzioni dell’ammenda di Euro 1.000,00 e dell’obbligo di disputare un’ulteriore gara a porte chiuse ovvero, in via subordinata, della riduzione al mimino editale della suddetta sanzione pecuniaria chiedendo inoltre che sia ammessa l’audizione del gestore dell’impianto sportivo nonché del comandante della Tenenza dell’Arma dei Carabinieri di Cattolica. La società Cattolica Calcio 1923 che nel proposto reclamo non ha espressamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, valutata la documentazione probatoria ad esso allegata, ritenuto non necessario procedere all’audizione dei testimoni indicati dalla reclamante, presa visione degli atti ufficiali di gara, la Corte ha avvertito l’esigenza di sentire a chiarimenti l’arbitro che ha diretto l’incontro in parola il quale ha confermato il proprio referto precisando che le persone, nel numero di una ventina circa, che inneggiavano alla propria squadra erano sicuramente sostenitori del Cattolica e che costoro erano effettivamente situati oltre la seconda rete di recinzione che delimita il campo per destinazione in cui si svolgeva la gara in questione senza occupare gli spalti dell’impianto sportivo che erano completamente vuoti. In ragione delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara e degli elementi di prova prodotti dal Cattolica Calcio 1923, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo siano fondate e meritevoli di accoglimento e che pertanto l’impugnata decisione del Giudice di primo grado vada riformata atteso che per la particolare conformazione dell’impianto sportivo, la presenza di propri sostenitori al di fuori della recinzione che delimita l’impianto sportivo e dunque all’interno di spazi che esulano dalla giurisdizione e dalla possibilità d’intervento della società ospitante, non può essere ritenuta una circostanza dalla quale far discendere per essa società di calcio dilettantistico la responsabilità per il mancato rispetto dell’obbligo di disputare le proprie gare interne a porte chiuse.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e annulla sia l’ammenda di Euro 1.000,00 sia l’obbligo di disputare un’ulteriore gara a porte chiuse a carico della società SSDRL Cattolica Calcio 1923 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it