C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 29.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CARIGNANO Avverso squalifica del calciatore Alessandro DELMONTE per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 43 del 15/11/2023 Gara: Carignano / Progetto Intesa All Camp del 1/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CARIGNANO Avverso squalifica del calciatore Alessandro DELMONTE per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 43 del 15/11/2023 Gara: Carignano / Progetto Intesa All Camp del 1/11/2023

La società ASD Carignano reclama avverso la squalifica inflitta dal Giudice sportivo regionale al suddetto calciatore per avere questi rivolto un’espressione di discriminazione territoriale nei confronti di un avversario. La reclamante, dopo aver richiesto e ottenuto copia del rapporto ufficiale di gara, sostiene che il proprio giovane tesserato “rivolgeva a un calciatore avversario di origine meridionale una frase NON con l’intento di offendere la territorialità di appartenenza dell’atleta” bensì per esternare un momento di stizza dovuto ai continui falli subiti. Pur nella consapevolezza che la squalifica irrogata dal Giudice sportiva è conforme alla vigente normativa sportiva, la reclamate ne chiede una riduzione in quanto la sua durata potrebbe influire troppo negativamente sul calciatore dal punto di vista psicologico. La società ASD Carignano che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Il reclamo del Carignano non merita accoglimento in quanto basato su motivazioni inconsistenti e perché l’insulto rivolto da Alessandro Delmonte a un avversario per motivi di origine territoriale costituisce un comportamento discriminatorio correttamente inquadrato dal Giudice sportivo nella fattispecie prevista dall’articolo 28 comma 1 del CGS e punita con la squalifica minima per 10 giornate di gara dal comma 2 del medesimo articolo.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Carignano il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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