C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 29.11.2023 – Delibera – GARA COLORNO – REAL FORMIGINE del 19/11/2023

GARA COLORNO – REAL FORMIGINE del 19/11/2023

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 45 del 22/11/2023, ha letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Real Formigine con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto per un presunto errore tecnico dell’arbitro. In particolare la società reclamante sostiene che al 30’ del primo tempo l’arbitro non avrebbe correttamente applicato la regola 9 del Regolamento del gioco del Calcio (pallone non in gioco). Infatti, in occasione di un passaggio, l’arbitro avrebbe toccato il pallone deviando la traiettoria di quest’ultimo in modo favorevole al successivo sviluppo dell’azione da cui è derivata la segnatura di una rete. In conseguenza della mancata/erronea applicazione della regola in precedenza indicata la Soc. Real Formigine lamenta, quindi, l’irregolare svolgimento della gara in oggetto. Considerato che in base art. 61 del C.G.S. il filmato inviato dalla Soc. Real Formigine non può essere ammesso quale prova a supporto di quanto indicato nel proprio reclamo. Rilevato che nel supplemento di referto, richiesto da questo Giudice Sportivo, l’arbitro ha confermato che la gara si è regolarmente svolta, e che non vi era nessun motivo per dovere interrompere l’azione dopo avere toccato il pallone. Considerato che sulla base delle evidenze documentali fornite dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, non trovano riscontro le circostanze così come rappresentate dalla società reclamante; Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.

P.T.M.

Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio: COLORNO – REAL FORMIGINE 3 - 1 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Real Formigine.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it