C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 06.12.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL PONTE RODONI Avverso squalifica del calciatore Ronald CULI per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 45 del 22/11/2023 Gara: Ludovico Ferrara / Futsal Ponte Rodoni del 18/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL PONTE RODONI Avverso squalifica del calciatore Ronald CULI per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 45 del 22/11/2023 Gara: Ludovico Ferrara / Futsal Ponte Rodoni del 18/11/2023

La società ASD Futsal Ponte Rodoni ha tempestivamente e ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare sopra menzionato inflitto al calciatore Ronald Culi ammettendo e condannando il fallo di reazione che questi avrebbe commesso a danno di un avversario a seguito di numerosi e non sanzionati falli di gioco subiti, ma negando che la reazione del proprio tesserato abbia assunto un tono violento nei confronti dell’arbitro della gara e giudicando dunque eccessivamente penalizzante una squalifica per 8 giornate di gara specie se rapportata a una competizione che prevede ancora solo altre 9 gare da disputare. Per le illustrate ragioni la reclamante richiede una riduzione della durata della squalifica. La società Futsal Ponte Rodoni che nel proposto reclamo non ha espressamente chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. A giudizio della Corte il reclamo non merita accoglimento in quanto la squalifica disposta dal Giudice sportivo appare il frutto di un’esatta interpretazione degli atti ufficiali e di un’altrettanta corretta compensazione tra circostanze aggravanti e attenuanti ravvisabili nella condotta realizzata dal calciatore Roland Culi che, reagendo a un fallo di gioco, ha colpito al volto un avversario e che, alla notifica del conseguente provvedimento di espulsione, ha assunto un contegno irrispettoso verso l’ufficiale di gara concretizzatosi in un contatto fisico sia pure leggero con il medesimo.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Futsal Ponte Rodoni il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it