C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 06.12.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE FEMMINILE Avverso punizione sportiva della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 43 del 15/11/2023 Gara: Real Salabolognese / PGS Smile del 11/11/2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE FEMMINILE Avverso punizione sportiva della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 43 del 15/11/2023 Gara: Real Salabolognese / PGS Smile del 11/11/2023

La società ASD Real Sala Bolognese Femminile reclama avverso la sanzione della perdita della gara per 0 a 3 disposta dal Giudice sportivo regionale affermando che la partita in questione non ha potuto prendere avvio perché, all’ora prefissata per il calcio d’avvio, nell’impianto in cui doveva svolgersi era ancora in corso un incontro iniziato con due ore di ritardo per il mancato arrivo dell’arbitro designato a dirigere la gara. Sostiene la reclamante che, una volta trascorso il termine regolamentare di 45 minuti, la squadra juniores femminile del Salabolognese non poteva, per non meglio precisati impegni della struttura e della società, attendere oltre e disputare la gara una volta liberatosi il campo di gioco. Il Real Salabolognese ritiene dunque che la mancata disputa della gara non possa esserle addebitata. La società Real Sala Bolognese che nel reclamo aveva espressamente richiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente, il quale si riporta alle motivazioni del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate. Il reclamo presentato dalla società Real Sala Bolognese Femminile non può essere esaminato dalla Corte in quanto né la dichiarazione di preannuncio né il successivo reclamo con le relative motivazioni risultano essere state trasmesse alla società cointeressata nonché controparte della reclamante, come stabilito a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD Real Sala Bolognese Femminile il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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